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| | Bulgaria | |
| | Autore | Messaggio |
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Wuendalina
Numero di messaggi : 949 Località : Alessandria - Ducato di Milano Data d'iscrizione : 28.08.08
| Titolo: Bulgaria Ven 05 Set 2008, 23:29 | |
| - Citazione :
Justice cooperation’s treaty between Milan’s Duchy and Bulgaria
In their almighty wisdom, the Lords Xektor, Count of Bulgaria, and KleeOtr, Duke of Milan, wished to express their friendship by establishing a judicial treaty binding Duchy of Milan and Bulgaria citizens to preserve that friendship over years. Article I – About cooperation principle 1. If an accused person flees from a territory allied by this treaty in an attempt to flee justice, he will be either extradited or judged, by mutual agreement by duly appointed judicial authorities upon who's lands he was arrested.
Article II – About requesting law Concerning the mutual agreement, it implies a full cooperation between prosecutors and judges from both countries in order that the defendant receive a judgment he would have received if he hadn't fled. The accused should also be provided a competent defence council by the Country in which he was arrested.
Article III – About judgement procedure The procedure will be the following : - Indictment on demand by the Duchy holding jurisdiction over the crime committed. Requesting Duchy prosecutor will write the bill of indictment. Proof of Evidence against the accused will be required from the Requesting Duchy to the responding Duchy prior to posting of any indictment. - The whole procedure is under the primary jurisdiction of the requesting duchy. The Local responding Judge will write the sentence, but will show motives of his decision following the law of the requesting duchy.
Article IV – About officer’s cooperation Collaboration is required between juridical authorities from both duchies in order to keep the laws of both the requesting and responding Duchies respected. Juridical officers (Public Prosecutor, Judge, Sergeant, Captain and Constable ) will cooperate about:
- sharing information about person or group of person who are identified as potentially dangerous;
- enforcing the law when a criminal is in the territory of one of the contracting countries and an offence is committed.
Article V – About the request Issued by an officer of one of the contracting duchies, it have this form:
- Citazione :
Duchy/County of_________
Type of the request: Sharing information/Enforcing the law
Issuer (name, function):
Date:
Accused (name):
Offence/crime or danger description:
Offence/crime localization:
Title n°: (only in case of Sharing information):
Player profile:
Article VI – About added dispositions The added dispositions, in particular about accused’s rights will discussed by Judge, Public Prosecutor and Constable of both countries. The contracting’s Chamberlain will archive the preceedings.
Article VII – About treaty disregards In peacetime as in war contest, disregard of any clause(s) within this treaty frees the other party of his commitment until a compensation is made/or agreements can be reached.
Article VIII – About treaty cancellation To Cancel: A mail from the Duke will be sent to the other Duke. This one has 4 working days to answer. If a official response won’t arrive this treaty will be considerate cancelled. The contractor bind themselves to publish an official and formal declaration in the Duchy's Inn.
Article IX – About treaty modification A full or partial rewriting of the treaty or even his cancellation can be decided by mutual consent.
Article X - About come into force of the treaty Present treaty come into force without time limitation after the ratification of contracting partis, that bind their possessions and peoples. Present treaty is written in two versions, one in italian and one in english. The two versions have got the same value and effect.
Signed at the Embassy of Bulgaria in Milan the 28 october 1455.
In the name of Bulgaria: Xector, Duke of Kingdom of Bulgaria Lord Zloster, Bulgarian Ambassador
___________________________
In the name of Milan's Duchy: KleeOtr, Duke of the Duchy of Milan Domenico Foscari, said Arlecchino, Chamberlain of the Duchy of Milan
___________________________
- Citazione :
- Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e la Bulgaria.
Nella loro grande saggezza, KleeOtr, Duca di Milano e Xektor , Conte di Bulgaria, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e della Bulgaria, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia
Articolo I - del principio di cooperazione Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato.(detta autorità giudiziaria richiedente)
Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.
Articolo III - della procedura di giudizio Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.
Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinche le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un parere di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
- Citazione :
- Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Parere di ricerca/parere di cautela
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui:
Articolo VI - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.
Articolo VII - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo IX - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una inglese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
Firmato all'Ambasciata di Bulgaria a Milano il 28 ottobre 1455 In nome della Bulgaria: Xector, Duke of Kingdom of Bulgaria Lord Zloster, Bulgarian Ambassador
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In nome del Ducato di Milano: KleeOtr, Duca del Ducato di Milano Domenico Foscari, detto Arlecchino, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
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| | | Wuendalina
Numero di messaggi : 949 Località : Alessandria - Ducato di Milano Data d'iscrizione : 28.08.08
| Titolo: Re: Bulgaria Ven 05 Set 2008, 23:30 | |
| - Citazione :
Trattato d'amicizia tra il ducato di Milano e la Bulgaria
Nella loro grande saggezza, KleeOtr, Principe di Milano e ZleFox, Conte di Bulgaria hanno chiesto di mettere per iscritto presente trattato d'intesa che vincola i popoli del ducato di Milano e della Contea di Bulgaria. Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.
Articolo II – della cooperazione in caso di conflitto con terzi Le parti contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Articolo III - del commercio Le parti contraenti si impegnano a favorire ogni intesa commerciale. Si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio. Accordi commerciali possono essere conclusi volta per volta tra i contraenti.
Articolo IV - della cultura I contraenti favoriscono gli scambi culturali e festivi tra loro. Progetti in questo senso possono essere discussi, e inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo. Articolo V - del rispetto delle clausole del trattato Il non rispetto di una clausola del trattato comporta il pagamento di un’ammenda da parte del contraente negligente. Il mancato pagamento dell’ammenda comporta la facoltà per la controparte danneggiata di non rispettare il presente trattato come ritorsione.
Articolo VI - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una inglese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
Firmato all'Ambasciata di Bulgaria nel Ducato di Milano il 19.11.1455 In nome della Contea di Bulgaria: Zlefox, Duke of Kingdom of Bulgaria Lord Zloster, Bulgarian Ambassador
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In nome del Ducato di Milano: KleeOtr, Duca del Ducato di Milano Domenico Foscari, detto Arlecchino, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
- Citazione :
- Friendship treaty between Duchy of Milan and Bulgaria.
In their almighty wisdom, the Lords ZleFox, Count of Bulgaria, and KleeOtr, Duke of Milan, wished to state by this friendship treaty binding Duchy of Milan and Bulgaria citizens. Article I - about signing other treaties The contracting parties agree to avoid signing other treaties, agreements or accords that are hostile to the other part and against this treaty. Examples of hostile treaties are agreements in order to damage or to obtain by force part of one part territories.
Article II - about cooperation in case of third party conflict The contracting parties agree on avoiding any kind of help (commercial, diplomatic, military) to a third party that is in conflict with one of the parties.
Article III - about commerce The contracting parties agree on promoting commercial agreements. They agree on avoiding economic destabilization to each other, to punish any perpetrator coming from or acting on their territories. Specific commercial agreements will be signed between contracting parties later on.
Article IV – about culture The contractors help any cultural exchange and their celebration days. Further projects can be carried on and the contractors aid the municipalities that want to exchange and share these values.
Article V - on respect of treaty clauses The missing respect of any clause of the treaty obliges the neglectful contractor to the payment of a financial compensation. In case of a missing payment of this compensation, the damaged counterpart is allowed to cancel the treaty.
Article VI - about modification of the treaty By mutual agreement, it is possible to modify this treaty partially or totally.
Article VII – about treaty effectiveness The treaty becomes effective without time limit from the ratification and it binds the citizens of the two counties/duchies. This treaty is written in two versions, one in Italian and one in English. The two versions have the same value and effect.
Signed at the embassy of Bulgaria in the Duchy of Milan the 19.11.1455
In the name of Milan's Duchy: KleeOtr, Duke of Duchy of Milan Domenico Foscari, called Arlecchino, Chamberlain of Duchy of Milan
In the name of Bulgaria: Zlefox, Duke of Kingdom of Bulgaria Lord Zloster, Bulgarian Ambassador
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