Wuendalina
Numero di messaggi : 949 Località : Alessandria - Ducato di Milano Data d'iscrizione : 28.08.08
| Titolo: Ordine dei Cavalieri del Tempio Aristotelico - Annullato Mar 25 Nov 2008, 16:53 | |
| - Citazione :
- CONCORDATO TRA IL DUCATO DI MILANO E L'ORDINE DEI CAVALIERI DEL TEMPIO ARISTOTELICO
Con questo Trattato, nel rispetto dei dettami della Santissima Chiesa Aristotelica del Ducato di Milano, Sua Grazia, la Duchessa pro tempore, Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, riconosce ufficialmente l’Ordine Militare Religioso dei Cavalieri del Tempio Aristotelico, comunemente detto Ordine Templare, rappresentato dal Principe Sovrano Maestro dell'Ordine Frà Panphilo v. Klausen Hohenstaufen di Svevia.
Nel loro desiderio di collaborare insieme, sulla base di una reciproca amicizia e di cooperazione per l'ordine, la giustizia e la sicurezza delle città, l'Ordine dei Templari da una parte e il Ducato di Milano dall'altra, hanno voluto sigillare i loro sentimenti di reciproco rispetto sulla base di quanto segue.
Premessa (Riconoscimento)
Il Ducato di Milano riconosce l’Ordine dei Cavalieri del Tempio Aristotelico, anche detto Ordine Templare, come soggetto di diritto internazionale Sovrano ed indipendente, servitore e protettore della Chiesa Aristotelica e dei Suoi Principi.
Il Ducato di Milano rispetta la sottomissione dell'Ordine Templare ai dettami di Sua Santità il Papa, della Curia Romana e della Congregazione delle Sante Armate. Per questo motivo, riconosce all'Ordine Templare il diritto di seguire tutte le disposizioni emesse da tali Organi Ecclesiastici, anche in deroga a Trattati o Intese precedentemente stipulati, entro il rispetto delle leggi del Ducato di Milano.
Articolo I - Del Porto delle Armi
I Templari hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno del ducato di Milano. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Il loro uso sarà nel rispetto del presente Trattato.
Articolo II – Del diritto di passaggio
Il Ducato Di Milano accorda il diritto di libera circolazione ai membri dell’Ordine Templare che operano per il bene dell'umanità, della Chiesa Aristotelica, a nome e gloria di Dio, singolarmente, in gruppi o in formazioni esercito. L'Ordine dei Templari si impegna solennemente ad informare le autorità interessate di Milano, il Capitano dell'esercito, il Prefetto e lo Sceriffo di tutti i movimenti di gruppi armati o di eserciti dell'Ordine diversi da quelli di movimenti consueti di pattugliamento delle strade e scorta sulle terre del Ducato.
Articolo III - Del beneficio Feudale
Il Ducato di Milano si impegna ad assegnare un beneficio feudale in cui i Cavalieri dell'Ordine Templare potranno edificare, a proprie spese, un Monastero fortificato. Il Ducato di Milano potrà revocare l'assegnazione di detto feudo nel caso in cui L'Ordine Templare infranga uno degli articoli del presente Trattato.
Articolo IV – Della Rappresentanza
La Duchessa di Milano si impegna solennemente a fornire l'accesso a un rappresentante diplomatico dei Templari al castello. Un ufficio nel settore delle ambasciate sarà messo a loro disposizione in modo che si possano adempiere tutte le procedure di comunicazione previste in codesto Trattato L'Ordine Templare in via di reciprocità darà accesso al Castello dell'Ordine ad un rappresentante diplomatico del Ducato.
Articolo V – Del Dialogo
Le parti si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in materia di atti criminali, dalla segnalazione di crimini e offese, a comunicare l'identità degli autori di tali atti; l'identità di alleati e di complici dei criminali possono essere scambiate in forma riservata, in un clima di cooperazione tra la Prefettura del Ducato di Milano ed il rappresentante dell’Ordine Templare.
Articolo VI - Della Protezione
Il Ducato di Milano riconosce e difende l’Ordine Templare, le sue Regole, le sue tradizioni ed i suoi Princìpi, in cambio l’Ordine si impegna, dietro richiesta del Duca, ad aiutare l’Esercito e la Polizia nella difesa del Ducato di Milano da qualsivoglia attacco interno od esterno mirato alla destabilizzazione dello stato legittimo. Tale attività di difesa sarà fornita senza alcun riconoscimento di retribuzione e potrà essere svolta sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari. Le modalità di ogni intervento militare dell'Ordine entro i confini del Ducato di Milano saranno stabilite di comune accordo dallo Stato Maggiore del Ducato e dall' Alto Comando Militare dell'Ordine.
Articolo VII - Del mantenimento della pace
Se Milano è attaccata o minacciata, l’Ordine Templare eserciterà le sue prerogative al fine di fare tutto il possibile per evitare conflitti. In tempo di pace, L'Ordine Templare si impegnerà a proteggere i più deboli e bisognosi a costo di rischiare la loro vita se necessario. In nessun caso sarà richiesto all'Ordine Templare un intervento armato al di fuori dei confini del Ducato di Milano o rivolto contro altre unità appartenenti all'Ordine o in aperto contrasto con i Principi della Chiesa Aristotelica.
Articolo VIII – Dell’ordine Pubblico
L'Ordine Templare potrà prestare il suo aiuto sotto qualsiasi forma al Ducato di Milano in caso si verificassero gravi eventi criminosi perpetrati da singoli o bande armate. Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Duca, prendere contatto con l'Abate del Monastero del Ducato di Milano per definire, di comune accordo, le modalità dell'intervento.
Articolo IX - Delle transazioni pecuniarie
I Templari parteciperanno attivamente ad attività economiche e scambi commerciali, inoltre potranno prestare il loro aiuto per effettuare scambi o altre operazioni per conto del Ducato stesso, al fine di aiutare la giustizia e la pace delle Province. [aggiungiamo che per far questo abbiamo l'autorizzazione di operare sul mercato] Essi saranno pagati per tali atti nella proporzione concordata con il Ducato. Questo denaro sarà utilizzato per aiutare i poveri e i bisognosi, secondo i dettami della fede aristotelica.
Articolo X – De l’isonomia
I membri dell’ordine sono tenuti a rispettare tutte le leggi del Ducato di Milano fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Articolo XI – Dei delitti e delle pene
Le sentenze emesse dai tribunali dell'Ordine Templare contro membri dell'Ordine stesso , se non contrarie alla carta della Prefettura e non lesive dei diritti sanciti dal Codice Legislativo di Milano, dagli organi di giustizia interna dello stesso, potranno essere rese esecutive dal giudice dl ducato di Milano nel rispetto delle regole imperiali e delle leggi del ducato.
Articolo XII- Delle Controversie
Questo Trattato non può essere modificato senza il consenso di entrambe le autorità competenti, l’Ordine dei templari e il Ducato di Milano. Nel caso in cui sorgano difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, o si rendesse necessaria una modifica al presente Trattato, l'Ordine Templare e il Ducato di Milano, conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Detta commissione sarà composta da cinque membri designati dal Consiglio del Ducato e cinque designati dall'Ordine Templare. Qualsiasi decisione della commissione dovrà essere presa tramite scrutinio a maggioranza qualificata (7 voti favorevoli su 10 votanti).
Articolo XII – Dell’Impegno reciproco
Il Duca del Ducato di Milano, si impegna a rispettare il presente Trattato. Il Principe Sovrano Maestro dell'Ordine Templare si impegna a rispettare questo Trattato.
Firmato a Milano il 23 Novembre dell'anno 1456
A nome del Ducato di Milano:
Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
A nome dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio Aristotelico:
Monsignor Frà Panphilo von Klausen Hohenstaufen di Svevia, XXV Principe Sovrano Maestro dell'Ordine del Tempio Aristotelico anche detto Ordine Templare
Sir Gordon Bridge Hohenstaufen di Svevia d'Asburgo Lorena, Abate Templare del Monastero di Milano
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Mariaiolanda
Numero di messaggi : 1155 Località : La Spezia Data d'iscrizione : 26.01.09
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