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Ducato di Milano, 26 Aprile 1464
Noi, Isabella Giselle Della Gherardesca De Claudis in Bentivoglio, conosciuta come "Taby",
Duchessa del Ducato di Milano;Su votazione di 4 voti favorevoli e 6 astenuti, 1 non prevenuto di un Consigliere introvabile, assieme poi al Nostro;
RENDIAMO NOTA LA FIRMA DEL SEGUENTE ACCORDO:[rp]
Accordo tra il Ducato di Milano e il gruppo dei Becchini
Ducato di Milano, 25 Aprile 1464
Il Ducato di Milano si impegna a garantire accesso e libertà di movimento in tutto il ducato secondo lo stato delle frontiere.
I Becchini si impegnano a:1. Non assaltare in territorio Milanese;
2. Non derubare sul suolo Milanese;
3. Non ledere in alcun modo la sicurezza del Ducato;
4. Non usufruire delle foreste delle città Milanesi tagliando legna (salvo deroga esplicita con le relative prove);
5. Non tentare di ricoprire alcuna carica pubblica (Sindaco, Consiglio, VP ecc) ma è concesso essere Funzionari ed Erboristi ;
6. Riconoscere alle Istituzioni Milanesi ed alla Santa Chiesa Aristotelica e ai suoi rappresentanti la dovuta autorità e il dovuto rispetto in pubblico e in privato;
7. In caso di guerra, su indicazioni del Duca, prestare servizio difendendo con fedeltà il Ducato di Milano;
8. Comunicare su richiesta del Duca in carica eventuali nominativi appartenenti al gruppo che egli dovrà tenere segreti.
9. Impegnarsi a non praticare, diffondere, parlare di eresia in tutte le sue forme in qualunque luogo del Ducato, sia esso pubblica piazza, taverna o altri luogo aperto al pubblico.
10. Rispettare il Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica e il Ducato di Milano stesso, altrimenti ne conseguirà l'immediata decadenza dell'accordo.
Questo contratto ha effetto immediato e resta valido fino ad eventuali infrazioni degli impegni presi sopra elencati o a seguito del suo scioglimento soltanto in accordo di entrambe le parti oppure alla dichiarazione di tali individui nemici dello SRING. In caso termino la validità di tale contratto con le modalità sopra definite il gruppo dei Becchini avrà l'obbligo di abbandonare il territorio Milanese entro 10 giorni, salvo diversa concessione da parte del Duca in carica, su sua discrezione, per eventuali contrattempi.
Inoltre se infranto un solo impegno ]fra i punti sopracitati da parte di un individuo del gruppo dei Becchini, egli verrà dichiarato NEMICO DEL DUCATO DI MILANO con rispettive applicazioni del ''Codice sulla protezione e sulla sicurezza'', Libro VI del CODEX IURIS MEDIOLANI DUCATI nei suoi confronti in aggiunta all'immediato inserimento nella Lista Nera degli Eserciti Ducali. Se infranto un impegno da più appartenenti a tale gruppo, i provvedimenti di cui sopra varranno per tutti gli individui appartenenti o sospettati appartenenti al gruppo stesso.Il contratto vincola le parti per il solo suolo Milanese.
Per una Milano sempre migliore.
Per il Ducato di Milano, su votazione favorevole da parte del Consiglio Ducale,Sua Grazia ed Altezza ImperialeDuchessa del Ducato di MilanoPer i Becchini
Per nulla osta della Santa Chiesa Aristotelica:
L'Arcivescovo di Milano
S.Em. Rev.ma Cardinal Samuele Borgia detto "Samuele"
L'Arcivescovo di Ravenna
S.Em. Rev.ma Cardinal Attanasio Borgia detto "Attanasio"
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Pro Mediolano!Sua Grazia ed Altezza ImperialeDuchessa del Ducato di Milano[/rp][/quote]