Eleinad
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| Titolo: Ordine Teutonico Lun 19 Apr 2010, 15:59 | |
| - Citazione :
- CONCORDATO TRA IL DUCATO DI MILANO E IL SOVRANO ORDINE MILITARE ED OSPITALIERO DI S.MARIA DI GERUSALEMME DETTO ORDINDE TEUTONICO
Nella loro grande saggezza, Sua Altezza Ducale Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco e Sua Grazia Lordvinx Vincenzo Hohenstaufen, Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme detto Ordine Teutonico, hanno deciso di stipulare il presente trattato.
Con questo Concordato, il Ducato di Milano riconosce ed intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine Teutonico.
Art.I - Del Riconoscimento
Il Ducato di Milano riconosce il Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme di seguito chiamati Cavalieri Teutonici, come servitore e protettore della Fede Aristotelica e difensore dei deboli, dei malati e dei bisognosi. Il Ducato di Milano, riconosce nell'ordine Teutonico un alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.
Art.II - Del porto d'armi
Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Teutonico hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Ducato. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi ducali, ai precetti dell'Ordine ed è finalizzato al servizio della Giustizia Divina.
Art.III - Del diritto di passaggio
a) Il Ducato di Milano accorda il diritto di libera circolazione sul suo territorio a tutti i Cavalieri Teutonici, salvo particolari situazioni di pericolo nazionale, singolarmente, in gruppi armati o in formazione esercito che operano per il bene dell'umanità, a nome e gloria di Dio. In caso di operazioni militari l'Ordine avviserà il Duca prima del passaggio delle sue truppe sul territorio di competenza.
b) Il Ducato di Milano accorda il diritto di attracco a tutte le navi della Marina Teutonica e di sbarco a tutti i Cavalieri Teutonici, consentendo l'attracco di 1 barca alla volta. Nel caso in cui siano libere più banchine i comandanti teutonici si accorderanno di volta in volta con il capo porto. Le navi della flotta teutonica, non possono però occupare tutti gli attracchi ducali. La base principale della Marina Teutonica attualmente è la città di Gaeta
c) Il Ducato di Milano autorizza l'entrata di altri Ordini Religiosi sotto la responsabilità dei Cavalieri Teutonici per condurre missioni definite di comune accordo con il Ducato.
d) I Cavalieri Teutonici per costituire un esercito sul territorio del Ducato di Milano dovrano prima ottenere l'autorizzazione del Duca, attraverso l'utilizzo dell'ambasciata, spiegando le motivazioni per cui intende costituire l'esercito.
Dal momento in cui la richiesta verrà presa in visione, il Duca o un suo delegato avranno 48 ore per dare una risposta affermativa o meno. Se una risposta non arriverà entro il termine stabilito, il permesso per costituire l'armata è da considerarsi negato sino a nuova comunicazione.
Qualora sia il Ducato di Milano a richiedere l'intervento dell'esercito Teutonico, tale richiesta si avvalorerà già del permesso di costituzione dell'esercito Teutonico.
Art. IV - Della protezione
comma I
Cosi come il Ducato riconosce e difende l'Ordine Teutonico, la sua Regola e i suoi Principi, L'Ordine dovrà proteggere il Ducato di Milano da predatori, da qualsivoglia attacco interno o esterno mirato alla destabilizzazione dello stato legittimato. Tale attività di difesa potrà essere svolta sia attraverso le vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari.
comma II
Nel caso particolare di conflitto tra il Ducato e gli altri stati, i Cavalieri Teutonici avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi del Ducato, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione.
comma III
Il Duca potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Teutonici in un eventuale conflitto qualora l'Esercito Ducale non fosse in grado di fronteggiare l'attacco. I Cavalieri Teutonici, se necessario, entreranno nelle armate ducali, ma in nessun caso potrà essere richiesta all'Ordine un'attività militare al di fuori dei confini ducali, o diretta contro truppe appartenenti all'Ordine stesso o contro i suoi principi. Tutte le attività militari verranno discusse con il conestabile di Milano ed eseguite con l'autorizzazione del Duca e del Gran Maestro o Gran Precettore.
Art. V - Del mantenimento della pace e dell'ordine pubblico
I Cavalieri Teutonici potranno prestare il loro aiuto sotto qualsiasi forma a tutto il Ducato, in caso si verificassero gravi eventi criminosi o gravemente pregiudizievoli all'ordine pubblico perpetrati da singoli o bande armate. Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Principe, prendere contatto con il Gran Precettore del Monastero di competenza per definire le modalità dell'intervento.
Art. VI - Delle transazioni pecuniarie
Ogni transazione pecuniaria, o di derrate alimentari o di altro genere di conforto e ogni forma di auto tassazione dei Cavalieri Teutonici è autorizzata e protetta dal Ducato. Tuttavia i Cavalieri Teutonici provvederanno, preventivamente, a darne notizia ai Ministri dell'Economia e del Commercio o al Sindaco di competenza della città dove deve avvenire la transazione. Essa è da considerarsi come transazione privata in ogni caso, l'Ordine si potrà appellare al presente Trattato per richiedere al Pubblico Ministero l'apertura di un processo per disturbo dell'ordine pubblico, contro chiunque infici, anche parzialmente dette transazioni segnalate. Sarà cura del Gran Precettore di competenza territoriale a presentare al PM, le prove a carico dell'imputato. Qualora venisse a mancare la comunicazione al Sindaco o ai Ministri, e qualora la transazione non autorizzata infrangesse qualche legge (ad es. quella sulle merci non inerenti la propria professione, o sull'incetta), il Cavaliere Teutonico verrebbe denunciato per disturbo all'ordine pubblico.
Art. VII - Dell'isonomia
I Cavalieri Teutonici sono tenuti a rispettare tutte le leggi del Ducato di Milano, fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Art. VIII- Del dialogo
Allo scopo di meglio raccordare le attività di difesa del territorio del Ducato da briganti e invasori, e di mantenere un costante dialogo, il Ducato di Milano ospiterà i Cavalieri dell'Ordine Teutonico nel Castello di Milano ove essi potranno avere una loro rappresentanza.
Art. IX - Delle forze armate e dei membri residenti
a)In caso di conflitto nel Ducato di Milano, qualsiasi Cavaliere Teutonico avente ivi residenza principale, dovrà aiutare la popolazione del suddetto stato. Ove sia possibile sarà creato un reggimento o un esercito a protezione dei Municipi e della popolazione, oppure, in caso di impossibilità a formare un reggimento o un esercito, i membri interessati verranno incorporati momentaneamente nella Guardia Nazionale (Polizia e Difesa). I Reggimenti Teutonici non sostituisco le Milizie Cittadine ma le affiancano con pari dignità e diritto di vessillo Tali formazioni militari avranno prevalentemente caratteristica di guarnigioni statiche in tempi di pace. La loro formazione e spostamenti devono essere comunicati al prefetto e al capitano del Ducato di Milano. Pertanto si invitano i Responsabili Cittadini dell'Ordine e i Comandanti delle Milizie alla condivisione delle informazioni utili alla difesa delle città e a collaborare con il Sindaco.
b) L'Ordine Teutonico si impegna a fornire al Ducato di Milano la lista dei propri componenti presenti nel Ducato di Milano, di qualsiasi nazionalità essi siano, aggiornandola ogni 30 giorni. Il Ducato di Milano si impegna a non divulgare tali informazioni.
Art.X - Dei delitti e delle pene
Le sentenze emesse contro i Cavalieri Teutonici saranno riconosciute valide e rese esecutive dai tribunali del Ducato di Milano salvo se non lesive dei diritti sanciti dalla Carta dei Giudici e dagli organi di giustizia interna dello stesso.
Art. XI Delle controversie
Per qualsiasi difficoltà di interpretazione e/o applicazione degli articoli precedenti, i Cavalieri Teutonici e il Ducato di Milano, conferiranno l'incarico di trovare una soluzione amichevole ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Art. XII - Della modifica del trattato
Il presente Trattato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
Articolo XIII - della rottura del trattato
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente una lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .
c) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Art. XIV - Disposizioni finali
comma I
Le parti deliberano di rimettere il giudizio inerente alla interpretazione e applicazione del presente trattato ad un collegio arbitrale composto tra tre membri, uno nominato dall’ Alto Consiglio dei Cavalieri Teutonici, uno nominato dal consiglio del Ducato di Milano, ed uno nominato di comune accordo dai due Arbitri nominati. In casi di disaccordo circa la nomina del terzo arbitro, detta nomina, verrà demandata al Presidente della CAI che dovrà scegliere tra i giudici che non abbiano mai risieduto nel Ducato di Milano e non siano mai appartenuti al Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme.
comma III
Il Trattato entrerà in vigore nel momento in cui verrà firmato dalle parti.
Firmato a Milano il 19 /04/1458
A nome del Ducato di Milano:
Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco
Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano
A nome del Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme, anche detto Ordine Teutonico Italiano:
Vincenzo Hohenstaufen detto Lordvinx , Gran Maestro dell'Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme Ataulfo Hohenstaufen, ambasciatore dell'Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme
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