Eleinad
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| Titolo: Lancieri di Parma Ven 23 Apr 2010, 15:26 | |
| - Citazione :
- CONCORDATO TRA IL DUCATO DI MILANO E LA MILIZIA CITTADINA "I LANCIERI DI PARMA"
Nella loro grande saggezza, Sua Altezza Ducale Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco e Adalgiso dei Rossi Capitano dei Lancieri di Parma hanno deciso di stipulare il presente trattato, con il quale il Ducato di Milano riconosce ed intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con la milizia cittadina "I Lancieri di Parma".
Art.I - Del Riconoscimento
Il Ducato di Milano riconosce la Milizia cittadina denominata "I Lancieri di Parma", il cui nucleo operativo è consolidato nell'omonima città, come alleato nelle attività di contrasto al brigantaggio, nella sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.
Art.II - Del porto d'armi
Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti ai Lancieri di Parma hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Ducato. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi.
Articolo III - dell'isonomia
I Lancieri di Parma e tutti suoi membri, si impegnano a rispettare le leggi del Ducato di Milano. Anzi mettono a disposizione le proprie energie per partecipare attivamente al rispetto e allo sviluppo delle stesse.
Articolo IV - del ricorso alle armi
Il Ducato di Milano e I Lancieri di Parma, concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Per questo la milizia "I Lancieri di Parma" si impegna a svolgere funzione pacificatrice tra le parti in conflitto. Tuttavia di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza. Per questo, i membri dei Lancieri di Parma si impegnano a proteggere il municipio, la città tutta e se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.
Articolo V - della difesa
I membri dei Lancieri di Parma sono fin ora autorizzati a:
- costituire truppe a difesa delle città del Ducato di Milano e a scortare viaggiatori e mercanti;
- costituire gruppi armati e reggimenti composti da membri della milizia ed eventualmente rinforzati da volontari per svolgere le proprie missioni;
- costituire un esercito che dovrà stanzionare nella città di Parma, previa comunicazione al Duca e al Capitano in carica.
Eventuali spostamenti di truppe o dell'armata per difesa del territorio Ducale, andranno discusse con il Conestabile di Milano o chi ne fa le veci.
Articolo VI - del conflitto
Gli accordi fra il Ducato di Milano e i Lancieri di Parma di natura militare, sono regolati dall'apposito trattato con l'esercito Ducale, meglio conosciuto come Esercito delle Compagnie Militari Milanesi.
Art. VII - del dialogo
Allo scopo di meglio raccordare le attività di difesa del territorio del Ducato ed in particolare della città di Parma da briganti e invasori, e di mantenere un costante dialogo, il Ducato di Milano ospiterà i Lancieri di Parma nel Castello di Milano ove essi potranno avere una loro rappresentanza.
Art. VIII - della modifica del trattato
Il presente Trattato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
Articolo IX - della rottura del trattato
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente una lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .
c) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, se stessi ed i propri successori.
Firmato a Milano il 23 Aprile 1458
In rappresentanza del Ducato di Milano:
Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco
Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano
In rappresentanza dei Lancieri di Parma:
Adalgiso dei Rossi, Capitano dei Lancieri di Parma
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leonardo.de.chenot
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| Titolo: Re: Lancieri di Parma Dom 14 Ago 2016, 07:34 | |
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