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| | Ducato di Modena | |
| | Autore | Messaggio |
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Lu.94 Ambasciatore Milanese
Numero di messaggi : 832 Località : Pavia Data d'iscrizione : 11.02.19
| Titolo: Ducato di Modena Gio 02 Dic 2021, 00:53 | |
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| | | Lu.94 Ambasciatore Milanese
Numero di messaggi : 832 Località : Pavia Data d'iscrizione : 11.02.19
| Titolo: Re: Ducato di Modena Gio 02 Dic 2021, 00:56 | |
| Trattato di Cooperazione Navale - Teti del Settembre 1468- Spoiler:
[rp] Il presente trattato fra il Ducato di Milano e il Ducato di Modena stabilisce l’istituzione della Cooperazione Navale denominata Teti, con lo scopo di garantire la navigazione e la protezione dei rispettivi porti e imbarcazioni sia istituzionali che private. sui fiumi Po e Adda dal porto di Como fino a 3 miglia oltre la foce del fiume Po Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena si impegnano al controllo dei Fiumi Po e Adda alternandosi periodicamente nei controlli con pattugliamenti tramite chiatte private o ducali che risaliranno detti fiumi riportando nelle apposite sale le informazioni acquisite Il Ducato di Milano ed il Ducato di Modena, in amicizia e mutuo accordo, si impegnano a rispettare i termini di questo trattato a partire dal momento della sua pubblicazione. 1- Obiettivi e finalità (1) Scambio di informazioni fra le capitanerie di porto, per una maggiore sicurezza. (2) Organizzazione di missioni/esercitazioni/pattugliamenti congiunti o alternati e reciproco supporto. (3) Scambio di informazioni strategiche (es. segnalazione di presenza di pirati in una certa zona; report di affondamenti di imbarcazioni di cittadini, ecc.). (4) Organizzazione di altre attività non elencate in precedenza. 2 - Centro di Coordinamento (1)Le parti si impegnano a creare un Centro di Coordinamento per le Marine Militari dei rispettivi stati. Tale sede operativa servirà ad organizzare operazioni congiunte e a favorire lo scambio di informazioni utili alla salvaguardia della sicurezza. (2) Esso sarà il luogo preposto al coordinamento, alla discussione e alla decisione in merito alle possibili attività. (3) Per singole e specifiche operazioni si potranno utilizzare diverse sedi operative messe a disposizione dal Ducato di Modena e/o dal Ducato di Milano (es. sale della marina modenese o milanese, ecc.) 3- Accessi e coordinamento (1)Avranno accesso al centro di coordinamento: - i legittimi Reggenti Provinciali; - i Capitani In Gratibus; - gli Ammiragli Provinciali; - Per Modena il Contro Ammiraglio -Per Milano il Gran Maresciallo in rappresentanza dello Stato Maggiore delle Forze Armate, in assenza dell' Ammiraglio, tale figura potrà essere sostituita dal Viceammiraglio, qualora previsto. - ulteriori tecnici e/o non appartenenti alle forze armate, il cui accesso sarà deciso in maniera congiunta dai Reggenti Provinciali. (2) Il coordinamento sarà gestito in maniera congiunta dalle parti contraenti. Le decisioni saranno prese sempre consensualmente. 4 - Operazioni congiunte Il comando delle operazioni e il coordinamento delle unità operative sarà affidato ai rispettivi ammiragli provinciali. In caso di loro assenza o impossibilità, il comando sarà affidato agli ufficiali idonei: il Controammiraglio per il Ducato di Modena e il Gran Maresciallo delle Forze Armate per il Ducato di Milano. Solo qualora anch'essi fossero assenti o impossibilitati, i reggenti provinciali potranno indicare un ufficiale idoneo a cui verrà affidato il comando. Le singole navi rimarranno al comando dei capitani dei paesi d'appartenenza, il coordinamento delle unità sarà affidato ai capi di missione designati. 5 – Modifiche ed Estensione della Cooperazione (1) Il presente trattato potrà essere modificato solo in caso di accordo fra le parti. In particolare, ogni variazione al presente documento dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli. (2) In caso di accordo fra il Duca di Modena e il Duca di Milano, sarà possibile estendere il presente accordo a stati terzi. L’estensione dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli per poter essere considerata valida. 6– Costi e Pagamenti (1) Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena saranno responsabili ognuno per la propria parte e mezzi messi a disposizione, siano essi istituzionali o privati. (2) Sarà possibile derogare il punto precedente solo in caso di accordo scritto fra le parti e solo in caso di specifiche operazioni da definirsi di volta in volta. 7- Durata e annullamento (1) La presente Cooperazione Navale non ha limite temporale. (2) Entrambe le parti possono annullare il presente documento in qualsiasi momento a loro discrezione tramite motivazione scritta e dando un preavviso di 15 giorni alla controparte. Non sarà possibile annullare il presente accordo nel corso di una missione o nel caso in cui una delle due parti contraenti si trovi in stato di guerra, se non per reciproco consenso. 9 - Mancato rispetto del trattato Qualsiasi inadempimento al presente trattato e di quanto stabilito da esso, richiede che le parti costituiscano un tavolo diplomatico per ripristinare lo status quo In fede, Duchessa di Milano Gran Ciambellano Il Duca e Gran Ciambellano di Modena L'Ambasciatrice di Modena presso il Ducato di Milano [/rp]
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| | | Lu.94 Ambasciatore Milanese
Numero di messaggi : 832 Località : Pavia Data d'iscrizione : 11.02.19
| Titolo: Re: Ducato di Modena Gio 02 Dic 2021, 00:58 | |
| Trattato d'amicizia tra il Ducato di Modena e il Ducato di Milano Firmato a Palazzo Ducale, Ducato di Modena, il 13 Settembre 1467- Spoiler:
- Citazione :
- Trattato d'amicizia tra il Ducato di Modena e il Ducato di Milano
Nella loro grande saggezza S.E. Rodolfo Edoardo Cybo-Malaspina, Duca di Modena, e S.E. Luna Mya Rinaldi, Duchessa di Milano, desiderano mettere per iscritto il presente trattato, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione reciproca.
Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato 1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. 2. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio, a sovvertire il governo legittimo, o a destabilizzare la politica e/o l'economia interna, del contraente.
Articolo II - della non aggressione 1. Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione aggressiva l'una verso l'altra né i rispettivi consiglieri e cittadini dovranno sostenere o incoraggiare disordini (sommosse, assalti, turbative dei mercati, proclami pubblici e/o privati, etc) che mettano a rischio il Ducato amico. 2. Le parti contraenti non saranno ritenuti responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'una o dall'altra provincia, e potranno agire in piena autonomia per combattere la minaccia. 3. Nel caso in cui, alcune armate legittime di uno dei contraenti, invada, aggredisca o faccia un torto alla controparte, le due potenze uniranno le loro forze per combattere i traditori.
Articolo III - del commercio 1. I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese. 2. Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Ducato di Modena e il Ducato di Milano si impegnano a favorire i commerci fra le controparti. Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province. 3. Le Parti contraenti si impegnano a non effettuare azioni che potrebbero condurre ad una destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Articolo IV - della cultura 1. Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra loro, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. 2. I contraenti si impegnano a creare un'apposita sala, ove, i propri medici possano confrontarsi per lo studio e l'analisi delle malattie e delle loro rispettive cure. 3. In accordo con il calendario lezioni della propria Università, i contraenti si impegnano a mettere a disposizione i professori nel caso in cui l'ateneo della provincia alleata ne abbia necessità per soddisfare le richieste degli studenti. Le spese di viaggio del docente alla città più vicina saranno a carico del Ducato che dà ospitalità; i professori ospiti si impegnano a rispettare gli orari e i salari dell'ateneo ospitante.
Articolo V - della modifica del trattato 1. Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. 2. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo VI - della rottura del trattato 1. Le parti coentraenti si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. 2. Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione . 3. Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo. 4. Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale alla controparte. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni per prenderne atto. In assenza di una risposta ufficiale, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto. 5. Il presente trattato non potrà essere annullato in tempo di guerra. In caso ciò avvenga sarà considerato come un atto di Tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.
Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato 1. Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Palazzo Ducale, Ducato di Modena, il 13 Settembre 1467.
In rappresentanza del Ducato di Modena:
Rodolfo Edoardo Cybo-Malaspina, Duca di Modena
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Gran Ciambellano di Modena
In rappresentanza del Ducato di Milano:
Duchessa e Gran Ciambellano del Ducato di Milano
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| | | Lu.94 Ambasciatore Milanese
Numero di messaggi : 832 Località : Pavia Data d'iscrizione : 11.02.19
| Titolo: Re: Ducato di Modena Gio 02 Dic 2021, 00:59 | |
| Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Modena e il Ducato di Milano Scritto e siglato al Palazzo Ducale di Modena, il 19 Luglio 1467- Spoiler:
- Citazione :
- Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Modena e il Ducato di Milano.
Articolo I - del principio di cooperazione 1. Le parti contraenti riconoscono il principio che nessuno può infrangere la legge e sfuggire alla giustizia locale. 2. Se un soggetto viene accusato in una delle due provincie contraenti, verrà sottoposto alle leggi e ai costumi del luogo per il crimine ascrittogli. 3. Ogni individuo che abbia infranto la legge vigente nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su richiesta, essere ricercato. 3.1 Una volta trovato, l'imputato dovrà essere, di comune accordo, messo a giudizio dall’autorità giudiziaria del paese in cui è stato individuato. 4. Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi, che garantisca all'imputato lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto dallo stato ove commesso il crimine.
Articolo II - della procedura di giudizio 1. Il pubblico ministero ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi sui quali l'atto si basa. 1.2 Il pubblico ministero ricorrente trasmetterà l'atto di accusa al suo omologo insieme alle prove a carico dell'imputato. 2. Il giudice richiedente, ricevuti i dettagli del processo, redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi e le prove pervenute.
Articolo III - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia I membri della prefettura delle parti firmatarie si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare: - condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi; - facendo rispettare la giustizia quando un crimine sia stato commesso e l'accusato si trova sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona imputata.
Articolo IV - della richiesta 1. La richiesta viene emessa dal Prefetto o dal Pubblico Ministero ed inviata alla controparte con specificate la data, i nomi degli individui denunciati, il crimine ed il luogo in cui esso è avvenuto con annesse le leggi infrante, il tutto corredato dalle prove di cui si è in possesso. 2. Si specifica che richieste e sentenze dovranno rispettare la Carta dei Giudici, nonché i dettami imposti dagli Altissimi: se le parti contraenti individuano qualcosa non in linea con queste specifiche, devono indicarle alla controparte, ed agire secondo legge. In caso di dubbi, è consentito ai giudici chiedere consiglio legale alla corte responsabile.
Articolo V - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti dei contraenti, i quali provvederanno ad inviare copia del processo al richiedente.
Articolo VI - degli inadempimenti al trattato 1. Qualora uno dei due contraenti ritenga che l'altro non abbia rispettato i propri impegni, potrà sospendere gli obblighi derivanti dal trattato, fino all'esito di una consultazione sulla questione. 2. Nel caso in cui l'attuale trattato venga infranto e si apra una disputa volta ad accertare le colpe, la corte responsabile sarà a capo di tutta la questione. Le sue decisioni devono essere applicate e rispettate.
Articolo VII - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo VIII - del termine del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. In assenza di una risposta ufficiale, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Scritto e siglato al Palazzo Ducale di Modena, il 19 Luglio 1467
Per Milano:
Duchessa del Ducato di Milano
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Per Modena:
Rodolfo Edoardo Cybo-Malaspina
Duca di Modena
Gran Ciambellano del Ducato di Modena
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| | | Lu.94 Ambasciatore Milanese
Numero di messaggi : 832 Località : Pavia Data d'iscrizione : 11.02.19
| Titolo: Re: Ducato di Modena Gio 02 Dic 2021, 01:01 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori di Milano e Modena Scritto e Firmato a Palazzo Ducale, Modena, il 20 Maggio 1467- Spoiler:
- Citazione :
- TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E MODENA
Art. 1 - Sulla composizione del corpo diplomatico 1.1) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano è composto da Duca, Gran Ciambellano, Referente Diplomatico, Cancelliere e Ambasciatori. 1.2) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena è composto da Duca, Gran Ciambellano, Gran Ciambellano Anziano e Ambasciatori
Art. 2 - Sui contraenti 2.1) Il Ducato di Milano riconosce il Ducato di Modena, le sue istituzioni e le sue cariche, come Ducato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero(SRING). Il Ducato di Modena riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Ducato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero(SRING). 2.2) L'Ambasciata del Ducato di Milano all’interno del territorio del Ducato di Modena è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano. L'ambasciata del Ducato di Modena all’interno del territorio del Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Ducato di Modena. 2.3) L'ambasciata potrà essere aperta direttamente nel territorio della controparte (Topic in Taverna/Piazza) per migliorare lo scambio di informazioni di interesse dei cittadini.
Art. 3 - Sull'immunità diplomatica 3.1) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito come politicamente appartenente al Ducato di Modena. Il Gran Ciambellano del Ducato di Milano deve comunicare preventivamente al Prefetto del Ducato di Modena la lista dei membri che comporranno la delegazione diplomatica; qualora tra questi vi sia una “persona non gradita", ad essa potrà essere negato il permesso di ingresso, ma sarà data la possibilità di sostituirla. Il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito come politicamente appartenente al Ducato di Milano. Il Gran Ciambellano del Ducato di Modena deve comunicare preventivamente al Prefetto del Ducato di Milano la lista dei membri che comporranno la delegazione diplomatica; qualora tra questi vi sia una “persona non gradita", ad essa potrà essere negato il permesso di ingresso, ma sarà data la possibilità di sostituirla. 3.2) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi e/o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Art. 4 - Sulla libera circolazione 4.1) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Modena. Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano. 4.2) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione. 4.3) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata del Ducato di Modena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano. In caso di necessità imminente, il Duca di Modena può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Modena.
Art. 5 - Sull'aiuto reciproco nel rispettivo territorio 5.1) Il Ducato di Milano si impegna ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena su tutto il suo territorio ed in ogni situazione. Il Ducato di Modena si impegna ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio ed in ogni situazione. 5.2) La persona designata come rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale dalla nomina del Gran Ciambellano, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa costituisce una grave offesa alla controparte.
Art. 6 - Sull'annullamento del trattato 6.1) Se uno delle parti firmatarie, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta alla controparte. Il trattato verrà allora considerato decaduto una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Scritto e Firmato a Palazzo Ducale, Modena, il 20 Maggio 1467
Per Milano:
Duchessa di Milano Contessa di Pieve di Cadore Contessa consorte di Val Tidone Signora di San Silverio
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Per Modena:
Rodolfo Edoardo Cybo-Malaspina Duca di Modena
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Gran Ciambellano del Ducato di Modena, Contessa di Soliera
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| | | Lu.94 Ambasciatore Milanese
Numero di messaggi : 832 Località : Pavia Data d'iscrizione : 11.02.19
| Titolo: Re: Ducato di Modena Gio 02 Dic 2021, 01:03 | |
| Trattato di non belligeranza fra il Ducato di Milano e il Ducato di Modena Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano nell'anno di grazia 1457, il giorno 29 del mese di Luglio- Spoiler:
- Citazione :
- Trattato di non belligeranza fra il Ducato di Milano e il Ducato di Modena
Nella loro saggezza infinita e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace il Duca di Milano Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo, Barone di Caorso, e la Duchessa di Modena Miriam Serena di Montefeltro, Contessa del Frignano hanno scelto di stabilire tra le loro province il trattato che segue, redatto dai loro rappresentanti rispettivi, Maril7 Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano di Milano, Signora di San Gaudenzio, e Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Contessa di Soliera, Gran Ciambellano di Modena.
Articolo I
1. Il Ducato di Milano riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sul Ducato di Modena. 2. Il Ducato di Modena riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sul Ducato di Milano. Articolo II
1. Il Ducato di Milano riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Modena e s'impegna a nome della suo Ducato a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità. 2. Il Ducato di Modena riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Milano e s’impegna a nome del suo Ducato a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
Articolo III
1. In virtù dell'Articolo II-1 del presente trattato, il Duca di Milano s'impegna a nome della suo Ducato, a rispettare in tempo di pace le frontiere del Ducato di Modena. 2. In virtù dell'Articolo II-2 del presente trattato, la Duchessa del Ducato di Modena s'impegna a nome del suo Ducato, a rispettare in tempo di pace le frontiere del Ducato di Milano. 3. Il gruppo che penetra nell'altra provincia non deve abusare ne dell'ospitalità ne dei mercati de deve rispettarne le leggi e i costumi. 4. La parte che è penetrata nel territorio dell'altra parte si impegna a ritirarsi ad arresto avvenuto o su richiesta dell'altra parte.
Articolo IV
1. Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena s'impegnano a rispettare il trattato di pace ratificato il 16 Luglio 1457 e in particolare a mantenere una sola armata nelle città di Parma e Guastalla e nel caso sia necessaria la presenza di più di un esercito a avvertire l'altro Governo e la Chiesa che dovranno rispondere per il permesso entro 24 ore. 2. Il Ducato di Modena concede lo spostamento dell’esercito milanese sul nodo Parma - Guastalla, ove un pericolo sia avvertito da Milano. Tale spostamento dovrà avvenire previa comunicazione al Prefetto modenese, includendo la natura del pericolo avvertito. Tale esercito potrà spostarsi solo in assetto Amichevole.
Articolo V
1. Le parti contraenti s'impegnano a favorire tutte le intese commerciali tra loro secondo i loro poteri. 2. In caso di grave crisi economica in uno dei due Ducati contraenti, i membri si impegnano ad aiutarsi nel massimo dei mezzi disponibili. 3. In collaborazione civile, si impegnano a punire tutte le destabilizzazioni economiche verso l'una o l'altra parte, se gli autori rientrano tra i propri cittadini. In caso di crisi economica, le parti s'impegnano a fare tutto il possibile, in funzione dei loro mezzi senza tuttavia mettersi in una posizione precaria, per aiutare il Ducato in difficoltà. L'aiuto si potrà fare con accordi commerciali puntuali. 4. I cittadini residenti delle province firmatarie possono circolare liberamente tra esse, a condizione espressa che non siano soggetti a procedimenti giudiziari, che le frontiere non siano chiuse, che non si tratti di soldati o di mercenari in esercitazione da soli o in gruppo.
Articolo VI
1. Le attività festive, culturali, aristoteliche saranno favorite dalla province firmatarie al fine di contribuire al benessere dei popoli del Ducato di Milano e del Ducato di Modena. 2. Le commissioni operanti verso questi obiettivi vedranno il loro lavoro di collaborazione agevolato e il Ducato di Milano e il Ducato di Modena s'impegnano a fare tutto il possibile per la loro realizzazione.
Articolo VII
1. Il Ducato di Milano che desideri rompere il presente trattato in tempo di pace dovrà far pervenire ai governanti del Ducato di Modena una notifica di rottura scritta e firmata. La rottura prenderà effetto dopo (7) giorni. 2. Il Ducato di Modena che desideri rompere il presente trattato in tempo di pace dovrà far pervenire ai governanti del Ducato di Milano una notifica di rottura scritta e firmata. La rottura prenderà effetto dopo (7) giorni. 3. Le loro Signorie così come i loro eredi e successori s'impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. Ogni violazione ad una clausola dell'una o dell'altra parte libera l'altra dai suoi impegni fino a che una compensazione sostanziale non sia avvenuta. 4. Ogni annullamento del trattato in situazione di guerra dichiarata da parte di terzi è un atto di tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie. 5. Per consenso mutuale, la riscrittura del trattato nella sua integrità o parzialmente, ovvero il suo annullamento potranno essere decisi. 6. Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra. 7. Il presente trattato è bilaterale e potrà essere integrato dai nuovi firmatari. 8. La firma di trattati futuri dovrà impegnarsi a non rimettere in causa il presente. In difetto, il rispetto della gerarchia nelle implicazione tra le diverse Repubbliche/Ducati sarà mantenuto come segue, dal più debole al più forte :
Nessun trattato conosciuto trattato di non aggressione trattato di Pace trattato di concordia trattato di alleanza
Questo trattato prende effetto dalla sua firma e fino alla sua realizzazione parziale e o totale dall'una o dall'altra delle parti secondo le modalità definite da questo. Le autorità di ogni parte s'impegnano affinché i loro popoli prendano rapidamente conoscenza di questi fatti. 9. Le parti si impegnano a rendere efficace il trattato nella sua interezza nel minor tempo possibile; in caso di impossibilità ad attuare uno o più punti del trattato, i contraenti sono tenuti a comunicarlo ed a giustificarlo all'altra parte per tempo.
Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano nell'anno di grazia 1457, il giorno 29 del mese di Luglio.
Per il Ducato di Milano
Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo Duca di Milano Barone di Caorso
e Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio.
Per il Ducato di Modena
Miriam Serena di Montefeltro, detta Misery, Duchessa di Modena, Contessa del Frignano Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Gran Ciambellano di Modena, Contessa di Soliera
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| | | Umberto_II Gran Ciambellano
Numero di messaggi : 367 Data d'iscrizione : 28.10.08
| Titolo: Re: Ducato di Modena Lun 31 Ott 2022, 23:45 | |
| Trattato di Teti: - Spoiler:
[rp]
Il presente trattato fra il Ducato di Milano e il Ducato di Modena stabilisce l’istituzione della Cooperazione Navale denominata Teti, con lo scopo di garantire la navigazione e la protezione dei rispettivi porti e imbarcazioni sia istituzionali che private, sui fiumi Po e Adda dal porto di Como fino a, indicativamente, 7 miglia oltre la foce del fiume Po, e senza entrare entro le acque territoriali di altri Stati Sovrani.
Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena si impegnano al controllo dei Fiumi Po e Adda alternandosi periodicamente nei controlli con pattugliamenti tramite chiatte private o ducali che risaliranno detti fiumi riportando nelle apposite sale le informazioni acquisite
Il Ducato di Milano ed il Ducato di Modena, in amicizia e mutuo accordo, si impegnano a rispettare i termini di questo trattato a partire dal momento della sua pubblicazione.
1- Obiettivi e finalità
(1) Scambio di informazioni fra le capitanerie di porto, per una maggiore sicurezza.
(2) Organizzazione di missioni/esercitazioni/pattugliamenti congiunti o alternati e reciproco supporto.
(3) Scambio di informazioni strategiche (es. segnalazione di presenza di pirati in una certa zona; report di affondamenti di imbarcazioni di cittadini, ecc.).
(4) Organizzazione di altre attività non elencate in precedenza.
2 - Centro di Coordinamento
(1)Le parti si impegnano a creare un Centro di Coordinamento per le Marine Militari dei rispettivi stati. Tale sede operativa servirà ad organizzare operazioni congiunte e a favorire lo scambio di informazioni utili alla salvaguardia della sicurezza.
(2) Esso sarà il luogo preposto al coordinamento, alla discussione e alla decisione in merito alle possibili attività.
(3) Per singole e specifiche operazioni si potranno utilizzare diverse sedi operative messe a disposizione dal Ducato di Modena e/o dal Ducato di Milano (es. sale della marina modenese o milanese, ecc.)
3- Accessi e coordinamento
(1)Avranno accesso al centro di coordinamento: - i legittimi Reggenti Provinciali; - i Capitani In Gratibus; - gli Ammiragli Provinciali; - Per Modena il Contro Ammiraglio -Per Milano il Gran Maresciallo in rappresentanza dello Stato Maggiore delle Forze Armate, in assenza dell' Ammiraglio, tale figura potrà essere sostituita dal Viceammiraglio, qualora previsto. - ulteriori tecnici e/o non appartenenti alle forze armate, il cui accesso sarà deciso in maniera congiunta dai Reggenti Provinciali.
(2) Il coordinamento sarà gestito in maniera congiunta dalle parti contraenti. Le decisioni saranno prese sempre consensualmente.
4 - Operazioni congiunte
Il comando delle operazioni e il coordinamento delle unità operative sarà affidato ai rispettivi ammiragli provinciali. In caso di loro assenza o impossibilità, il comando sarà affidato agli ufficiali idonei: il Controammiraglio per il Ducato di Modena e il Gran Maresciallo delle Forze Armate per il Ducato di Milano. Solo qualora anch'essi fossero assenti o impossibilitati, i reggenti provinciali potranno indicare un ufficiale idoneo a cui verrà affidato il comando. Le singole navi rimarranno al comando dei capitani dei paesi d'appartenenza, il coordinamento delle unità sarà affidato ai capi di missione designati.
5 – Modifiche ed Estensione della Cooperazione
(1) Il presente trattato potrà essere modificato solo in caso di accordo fra le parti. In particolare, ogni variazione al presente documento dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli.
(2) In caso di accordo fra il Duca di Modena e il Duca di Milano, sarà possibile estendere il presente accordo a stati terzi. L’estensione dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli per poter essere considerata valida.
6– Costi e Pagamenti
(1) Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena saranno responsabili ognuno per la propria parte e mezzi messi a disposizione, siano essi istituzionali o privati.
(2) Sarà possibile derogare il punto precedente solo in caso di accordo scritto fra le parti e solo in caso di specifiche operazioni da definirsi di volta in volta.
7- Durata e annullamento
(1) La presente Cooperazione Navale non ha limite temporale.
(2) Entrambe le parti possono annullare il presente documento in qualsiasi momento a loro discrezione tramite motivazione scritta e dando un preavviso di 15 giorni alla controparte. Non sarà possibile annullare il presente accordo nel corso di una missione o nel caso in cui una delle due parti contraenti si trovi in stato di guerra, se non per reciproco consenso.
9 - Mancato rispetto del trattato
Qualsiasi inadempimento al presente trattato e di quanto stabilito da esso, richiede che le parti costituiscano un tavolo diplomatico per ripristinare lo status quo
Firmato il, 20 ottobre 1470
In fede, Per il Ducato di Milano
Duchessa di Milano
Gran Ciambellano
Ambasciatore Eumenio della Torre Borgia
Per il Ducato di Modena
Il Duca di Modena
Gran Ciambellano di Modena
L'ambasciatrice
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