Castello sforzesco del Ducato di Milano
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 Regno delle Due Sicilie

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MessaggioTitolo: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptySab 23 Mag 2009, 16:01

Trattato nullo, sostituito da un nuovo accordo datato 7 Maggio 1458

Citazione :


TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI FRA IL DUCATO DI MILANO ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE


Articolo primo

L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle due Sicilie è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Provincia del Regno delle due Sicilie a Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle due Sicilie.
Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle due Sicilie.
L'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Milano nel Regno delle due Sicilie, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie a Milano, il Principe del Regno delle due Sicilie può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dall'ambasciata del Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Principe del Regno delle due Sicilie può esigere la partenza dall'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle due Sicilie.

Articolo quarto

Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie.
Il Regno delle due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.

Articolo quinto

Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno delle due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Il Regno delle due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Napoli il 20 Maggio 1457

Per il Regno delle Due Sicilie:
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale
Erminia Roby de Jourdonnais Sforza, Ambasciatrice siciliana presso il Ducato di Milano

Regno delle Due Sicilie 29gxtu


Per il Ducato di Milano
Dama_Propezia, Duchessa del Ducato di Milano
Regno delle Due Sicilie Sigilloducef8

Maril7 Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Radulfus, Ambasciatore del Ducato di Milano.


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Maril7

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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyDom 29 Nov 2009, 23:17

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano.

Nella loro grande saggezza, Matilde Anneperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie, Almavida D'Oria Boccanegra, detta Alarica,Signora di Siena e Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano, desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.


Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Napoli il 26 Novembre 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Matilde Annaperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie
Riccardo Federico D'Oria detto Riccardoix, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Cancelliere delle Due Sicilie

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In Rappresentanza della Repubblica di Siena:

Almavida D'Oria Boccanegra "Alarica" Signora di Siena
Sophie De Polignac Ciambellano Di Siena
Regno delle Due Sicilie SienaV

In Rappresentanza del Ducato di Milano:

Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano
Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio e
messer Eleinad Ridolfi e Matte90 Ambasciatori del Ducato di Milano.

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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyGio 07 Gen 2010, 21:47

Citazione :
Riconoscimento del Regno delle Due sicilie

Io Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo, Duca di Milano Barone di Caorso riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il ducato di Milano sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


Firmato all'Ambasciata di Milano il 31 del mese di luglio dell'Anno di Grazia 1457


A nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole, Ciambellano Anziano


Regno delle Due Sicilie 29gxtu


A nome del ducato di Milano:


Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo, Duca di Milano Barone di Caorso
Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio


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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyGio 07 Gen 2010, 21:48

Citazione :
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E IL DUCATO DI MILANO

Nella loro grande saggezza, Dama_Propezia, Duchessa del Ducato di Milano e Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo VI - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano a Napoli il 30 Maggio 1457

Per il Regno delle Due Sicilie:
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale
Erminia Roby de Jourdonnais Sforza, Ambasciatrice siciliana presso il Ducato di Milano

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In nome del Ducato di Milano,

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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyVen 07 Mag 2010, 18:40

Citazione :
Trattato nullo, sostituito da un nuovo accordo datato 15 Aprile 1462
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEL DUCATO MILANO E DEL REGNO DELLE DUE SICILIE


Articolo primo

a)
Il Ducato di Milano riconosce il Regno delle Due Sicilie, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche.

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie a Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie composto dal Re, dai Principi, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore  del Regno delle Due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Principi e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a)
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Re del Regno delle Due Sicilie può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio delle Due Sicilie.


Articolo quarto

a)
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.



Articolo quinto

a)
Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 20 Maggio 1457, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Napoli il 7 Maggio 1458


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco

Regno delle Due Sicilie Sigilloducef8Regno delle Due Sicilie Zxv6sh

Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano


Regno delle Due Sicilie CiambellanoV


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:


Hemmet Jax della Groana, Conte di Caserta, Barone di Castel Morrone, Sovrano delle Due Sicilie
Regno delle Due Sicilie 2dhv9lj
Regno delle Due Sicilie Wtvu49

Elisabetta Maria D'Oria Borbone, Contessa di Albe e del Cicolano, Cancelliere delle Due Sicilie

Regno delle Due Sicilie Scitta3  
Regno delle Due Sicilie Careyv Regno delle Due Sicilie Cancelliereverde

Eleonora Spenkys Lancaster, Ciambellano Reale delle Due Sicilie
Ser.Bartolomeo, Ambasciatore Regio presso il Ducato di Milano


Regno delle Due Sicilie 29gxtu
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sara8383
Ambasciatore Milanese
Ambasciatore Milanese
sara8383


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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptySab 26 Apr 2014, 19:34

Citazione :
[rp]Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie


Premessa - Composizione corpo diplomatico

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, è composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatori, Interpreti

b) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, è composto dal Sovrano, dai Governatori delle Provincie, dal Cancelliere, dal Ministro degli Esteri, dal Vice Ministro degli Esteri, dal Console e dall'Ambasciatore.

Articolo primo - I contraenti

a) Il Ducato di Milano riconosce il Regno delle Due Sicilie, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato Autonomo e Sovrano.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero (SRING).

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.

Articolo secondo - L'immunità diplomatica

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Regno delle Due Sicilie.
Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta, e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati, esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo terzo - La libera circolazione

a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Regno delle Due Sicilie può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano.
L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle Due Sicilie.

Articolo quarto - La protezione sul territorio

a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina , è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo quinto - L'annullamento del trattato

a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 7 Maggio 1458, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b) Se uno degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Firmato a Castel Nuovo, Napoli il XV Giorno di Aprile, 1462

Per il Regno delle Due Sicilie

Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea
Regina del Regno delle Due Sicilie


Regno delle Due Sicilie 2ue4a3c Regno delle Due Sicilie 5aflh2

Filippo Francesco Vasa
Ministro degli Esteri del Regno delle Due Sicilie

Regno delle Due Sicilie 873E0343AE07078FEEA0E3BEA07DD369

Regno delle Due Sicilie VerdeuRegno delle Due Sicilie R1lqhg

Per il Ducato di Milano

Markus GianMaria Casanova
Duca del Ducato di Milano


Regno delle Due Sicilie Sigilloducef8Regno delle Due Sicilie V120

Alberto Decimo Bentivoglio
Gran Ciambellano del Ducato di Milano


Regno delle Due Sicilie CiambellanoVRegno delle Due Sicilie Pususigilliverde

Sara Ferramosca
Ambasciatrice del Ducato di Milano


Regno delle Due Sicilie Sara8312[/rp]
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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyVen 30 Gen 2015, 23:17

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e il Regno delle Due Sicilie

Nella loro grande saggezza, Augusta Lucilla De Claudis , Duchessa di Milano e Esmeralda Lavinia Rangrandow, Reggente del Regno delle Due Sicilie, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e sottoposto a giudizio secondo le leggi vigenti nello stato in cui ha commesso il crimine.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del richiedente
   Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra Pubblici Ministeri e Giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del richiedente.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il Pubblico Ministero richiedente si farà carico di redigere l'atto d'accusa, sottoponendo all'attenzione del collega le leggi e le prove su cui si basa.
Il Giudice ricevente dovrà emettere la sentenza basandosi sulle leggi dello stato richiedente. A conclusione del processo invierà tutti gli atti al collega, allegando anche un documento con le motivazioni della sentenza, qualora non fossero già adeguatamente e dettagliatamente espresse al momento del giudizio.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri dell'apparato giuridico dei due contraenti (Prefetti, Capitani e via dicendo) [/color]si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

            - condividendo le informazioni relative a individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare ad un contraente sul suo territorio.

     - Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio dell'imputato.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

         Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

         Emittente (nome, funzione):

         Data:

         Individui accusati (nomi):

         Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

         Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

         Dossier completo delle prove relativo al caso:

         Articoli di legge sui quali si basa la richiesta:

        Scheda d'identità di o degli individui:

         Note:

Articolo VI - dei termini di giudizio
La denuncia deve essere valutata entro due settimane dalla comunicazione ed il processo avviato.
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra fasi processuali e pronuncia del verdetto.
Se i termini sono passati, le disposizioni del presente Trattato potranno essere annullate dallo stato che aveva inoltrato la denuncia.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
     In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.


Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano a Napoli il XXVII giorno di Gennaio MCDLXIII

In nome del Regno delle Due Sicilie,

La Reggente

Regno delle Due Sicilie Tonks
Regno delle Due Sicilie 5aflh2 Regno delle Due Sicilie 2iabigy

Il Ministro degli Esteri
Regno delle Due Sicilie 2l92yit
Regno delle Due Sicilie R1lqhgRegno delle Due Sicilie 28i3pj5

In nome del Ducato di Milano,

Augusta Lucilla de Claudis, Duchessa di Milano
Regno delle Due Sicilie 24wudqc
Regno delle Due Sicilie 4AZfUT2

Sara Ferramosca, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Baronessa di Berceto

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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyLun 25 Apr 2016, 21:38

Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Milano

Articolo primo

L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.


Articolo secondo


a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.
Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatore, Interpreti, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:

- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano.
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.

c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Duca in carica  con il Gran Ciambellano del Ducato di Milano aprire un Consolato presso la Dogana Milanese, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.


Articolo quarto


a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto


Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato a Napoli il 20/04/1464


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie

Sua Maestà la Regina
Ayla Nejla Dalia Sforza
Regno delle Due Sicilie 5aflh2Regno delle Due Sicilie Xawieh

Il Ministro degli Esteri

Camilla Melissa
Regno delle Due Sicilie R1lqhg

La Real Cancelliera
Elisabetta Maria D'Oria Borbone
Marchesa della Val di Sangro
Contessa di Albe

Regno delle Due Sicilie 2e64lmpRegno delle Due Sicilie Bebo5s

Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie
Federico da Sulmona
Barone di Altamura


Regno delle Due Sicilie B4xag2Regno delle Due Sicilie 30t1aj5


In rappresentanza del Ducato di Milano

Regno delle Due Sicilie CxSrkIa
Duchessa del Ducato di Milano

Regno delle Due Sicilie 4AZfUT2


Regno delle Due Sicilie LFb4OF2

Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Regno delle Due Sicilie 1rZO1k2Regno delle Due Sicilie HVSAg2U


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Ambasciatrice del Ducato di Milano

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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyLun 09 Ott 2017, 22:26

Citazione :
Trattato di Riconoscimento reciproco tra il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Milano


Nella loro grande Saggezza Sua Maestà Aristotelica Cyrille Antoine Gardin d’Arborea, rappresentante del Regno delle Due Sicilie e Sua Grazia Silvia Laura Cybo Malaspina Asburgo d'Argovia, rappresentante del Ducato di Milano hanno deciso di sottoscrivere con questo trattato la loro decisione di riconoscersi reciprocamente.

- Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Ducato di Milano come Stato autonomo e sovrano, che fa parte del Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae  (SRING), ed esercita in piena autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario senza interferenza di enti esteri su tutte le terre soggette al suo controllo.

- Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'inviolabilità dei confini del Ducato di Milano e il diritto di autogovernarsi.

-  Il Regno delle Due Sicilie riconosce nella figura del Duca di Milano la massima autorità del Ducato di Milano, ne riconosce i poteri sanciti dalle leggi del Ducato di Milano, riconosce inoltre tutte le istituzioni facenti parte del Ducato di Milano.

- Il Ducato di Milano riconosce il Regno delle Due Sicilie come Stato autonomo e sovrano, che esercita in piena autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario senza interferenza di enti esteri.

- Il Ducato di Milano riconosce l'inviolabilità dei confini del Regno delle Due Sicilie e il diritto di autogovernarsi.

- Il Ducato di Milano riconosce nella figura del Sovrano il capo di stato del Regno delle Due Sicilie, ne riconosce i poteri sanciti dalle leggi del Regno, riconosce inoltre tutte le istituzioni facenti parte del Regno.

Con la firma di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Milano sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca.

Stipulato e Firmato a Castello Sforzesco, Milano, il 8/10/1465


In rappresentanza del Ducato di Milano

Duchessa
Silvia Laura Cybo Malaspina Asburgo d'Argovia
Duchessa di Milano, Baronessa di Fiorenzuola, Baronessa di San Giorgio (Piacentino),
Cavaliere di Benemerenza e di Merito del Ducato di Milano
Regno delle Due Sicilie 4AZfUT2 Regno delle Due Sicilie 63fZYNB

Gran Ciambellano
Alessandro Tommaso Mercuzio Bentivoglio
Gran Ciambellano di Milano,Visconte di Sarmato
Regno delle Due Sicilie 1rZO1k2Regno delle Due Sicilie OiRJ6Gy

Ambasciatrice
Sara Ferramosca
Ambasciatrice del Ducato di Milano presso il Regno delle due Sicilie, Contessa di Lecco Baronessa di Berceto
Cavaliere di Benemerenza del Ducato di Milano
Regno delle Due Sicilie 1npmcXYRegno delle Due Sicilie Sara8312



In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie

Sua Maestà Aristotelica
Regno delle Due Sicilie Cleanl
Regno delle Due Sicilie 5aflh2 Regno delle Due Sicilie 1g1BVvC

Il Ministro degli Esteri

Adélaïde Béatrice Vivianne di Cyrille d'Arborea


Regno delle Due Sicilie R1lqhgRegno delle Due Sicilie Alelaide_verde

Ambasciatore regio


Federico da Sulmona

Regno delle Due Sicilie B4xag2Regno delle Due Sicilie Fedrick_verde

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MessaggioTitolo: Re: Regno delle Due Sicilie   Regno delle Due Sicilie EmptyVen 29 Mag 2020, 23:42

Trattato di cooperazione Giudiziaria Tra il Ducato di Milano e il Regno delle due Sicilie

Citazione :
Articolo I - del Principio di Cooperazione
1. Le parti contraenti riconoscono il principio che nessuno può infrangere la legge e sfuggire alla giustizia locale.

2. Se un soggetto viene accusato in una delle due provincie contraenti, verrà sottoposto alle leggi e ai costumi del luogo per il crimine ascrittogli.

3. Ogni individuo che abbia infranto la legge vigente nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su richiesta, essere ricercato.
3.1 Una volta trovato, l'imputato dovrà essere, di comune accordo, messo a giudizio dall'autorità giudiziaria del paese in cui è stato individuato.

4. Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra Pubblici Ministeri e Giudici dei due paesi, che garantisca all'imputato lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto dallo stato ove commesso il crimine.

Articolo II - della Procedura di Giudizio
1. Il Pubblico Ministero ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi sui quali l'atto si basa.
1.2 Il pubblico ministero ricorrente trasmetterà l'atto di accusa al suo omologo insieme alle prove a carico dell'imputato.

2. Il giudice richiedente, ricevuti i dettagli del processo, redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi e le prove pervenute.

Articolo III - della Cooperazione dei Prefetti e del Corso della Giustizia
1. I membri della prefettura delle parti firmatarie si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- facendo rispettare la giustizia quando un crimine sia stato commesso e l'accusato si trova sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona imputata.

Articolo IV - della Richiesta
1. La richiesta viene emessa dal Prefetto o dal Pubblico Ministero ed inviata alla controparte con specificate la data, i nomi degli individui denunciati, il crimine ed il luogo in cui esso è avvenuto con annesse le leggi infrante, il tutto corredato dalle prove di cui si è in possesso.

2. Si specifica che richieste e sentenze dovranno rispettare la Carta dei Giudici, nonché i dettami imposti dall'Altissimo: se le parti contraenti individuano qualcosa non in linea con queste specifiche, devono indicarle alla controparte, ed agire secondo legge. In caso di dubbi, è consentito ai giudici chiedere consiglio legale alla corte responsabile.

Articolo V - delle Disposizioni Allegate
1. Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti dei contraenti, i quali provvederanno ad inviare copia del processo al richiedente.

Articolo VI - degli Inadempimenti al Trattato
1. Qualora uno dei due contraenti ritenga che l'altro non abbia rispettato i propri impegni, potrà sospendere gli obblighi derivanti dal trattato, fino all'esito di una consultazione sulla questione.
2. Nel caso in cui l'attuale trattato venga infranto e si apra una disputa volta ad accertare le colpe, verranno scelti due giudici dalle rispettive corti responsabili, che dovranno esprimersi solo a livello giuridico. La decisione presa dovrà essere applicata e rispettata.

Articolo VII - della Modifica del Trattato
1. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo VIII - del Termine del Trattato
1. Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. In assenza di una risposta ufficiale, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato
1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Scritto e siglato a Milano il XIX Maggio 1468

Per il Ducato di Milano

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Per il Regno delle Due Sicilie:

Il Re Aristotelico delle Due Sicilie
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Il Ministro degli Esteri
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