Castello sforzesco del Ducato di Milano
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Castello sforzesco del Ducato di Milano

Forum del Ducato di Milano sui Regni Rinascimentali
 
IndiceIndice  CercaCerca  RegistratiRegistrati  Accedi  
Chi è online?
In totale ci sono 5 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 5 Ospiti

Nessuno

Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 273 il Lun 26 Lug 2021, 19:27
Ultimi argomenti attivi
» Arrival of England's Ambassador
Siena EmptyLun 16 Ott 2023, 14:30 Da Baldar_de Lusignan

» [RP]Arrivo dell'ambasciatrice del Marchesato di Provenza
Siena EmptyLun 19 Giu 2023, 22:17 Da Catalina_Rescator

» Genova
Siena EmptyMer 25 Gen 2023, 18:06 Da Umberto_II

» Arrivo del Consigliere George Villiers
Siena EmptyGio 05 Gen 2023, 15:34 Da george.villiers

» Arrivo del Capitano Lucrezia Ginevra Asburgo D'Argovia per il Ducato di Milano
Siena EmptyGio 05 Gen 2023, 15:26 Da bollapaciuli

» Arrivo del nuovo Ambasciatore della Repubblica di Siena " Tettoschi Marco Damiano Meridio"
Siena EmptyVen 30 Dic 2022, 20:12 Da Tettoschi

» Arrivo di James Blackrow
Siena EmptyDom 13 Nov 2022, 16:59 Da Umberto_II

» Ducato di Modena
Siena EmptyLun 31 Ott 2022, 23:45 Da Umberto_II

» [GDR] Cancelliera
Siena EmptyLun 24 Ott 2022, 10:11 Da Umberto_II

» Arrivo Ambasciatrice Nefe per la Repubblica Fiorentina
Siena EmptyGio 13 Ott 2022, 05:45 Da Nefe

» Arrivo del Gran Ciambellano di Modena
Siena EmptyMer 28 Set 2022, 14:10 Da Adrian_Harlequin

» Arrivo del Doge di Genova: Glamoran
Siena EmptyLun 26 Set 2022, 04:44 Da Adrian_Harlequin

» Arrivo della Duchessa di Savoia
Siena EmptyDom 25 Set 2022, 03:55 Da Adrian_Harlequin

» [gdr]Arrivo del nuovo Gran Ciambellano di Milano
Siena EmptyMer 07 Set 2022, 10:26 Da Umberto_II

» Arrivo dell'ambasciatore del Regno di Germania
Siena EmptyDom 14 Ago 2022, 11:31 Da Branwyn MacPherson

» Arrivo dell'Ambasciatore presso "la Superba"
Siena EmptyMar 09 Ago 2022, 16:54 Da Lord_sheleff

» Presentazione Gran Ciambellano e Console della Repubblica di Firenze
Siena EmptySab 16 Lug 2022, 20:55 Da Dyrianne

» Hellequin, nominato ambasciatore presso il Ducato di Modena, arriva al castello e chiede le chiavi del suo ufficio, il salario e altri benefici
Siena EmptyMer 22 Giu 2022, 07:12 Da Adrian_Harlequin

» Arrivo del Cancelliere del regno di Valencia
Siena EmptyGio 19 Mag 2022, 14:08 Da Brezzamarina

» Arrivo ambasciatore di Modena
Siena EmptyLun 02 Mag 2022, 09:42 Da Marcolando_


 

 Siena

Andare in basso 
4 partecipanti
AutoreMessaggio
Wuendalina

Wuendalina


Femmina
Numero di messaggi : 949
Località : Alessandria - Ducato di Milano
Data d'iscrizione : 28.08.08

Siena Empty
MessaggioTitolo: Siena   Siena EmptyGio 22 Gen 2009, 20:28

Trattato nullo, sostituito da un nuovo accordo datato 22 Aprile 1458

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E SIENA


Articolo primo

L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Siena è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Siena a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.


Articolo secondo

In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena.

Articolo terzo

Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore della Repubblica di Siena.
La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.

Articolo quarto

Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore della Repubblica di Siena su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo quinto

Se uno dei due Ducati firmatari desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro Ducato. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Fatto a Siena, il 19 gennaio dell'anno di grazia 1457


Per il Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Murphy_N, Ambasciatore del Ducato di Milano

Siena Sigilloducef8



Per la Repubblica di Siena:

Marianna "Lutetiae" Foscari, Contessa della Valle dell'Ombrone, Viscontessa dell'Ossola Inferiore, Signora di Siena
Dirk Cornelio Laban "Dircolab" di Foscari Widmann, Conte di Castel d'Ario e di Castel Petraio, Gran Ciambellano della Repubblica di Siena

Siena F_sienaVm_d2ccfff

Torna in alto Andare in basso
https://castellodimilano.forumattivo.com
Wuendalina

Wuendalina


Femmina
Numero di messaggi : 949
Località : Alessandria - Ducato di Milano
Data d'iscrizione : 28.08.08

Siena Empty
MessaggioTitolo: Re: Siena   Siena EmptyLun 26 Gen 2009, 01:29

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Siena


Nella loro grande saggezza, Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano e Marianna "Lutetiae" Foscari, Contessa della Valle dell'Ombrone, Viscontessa dell'Ossola Inferiore, Signora di Siena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del Ducato di Milano e della Repubblica di Siena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.


Articolo I - del principio di cooperazione

Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente

Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio

Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia

I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinche le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo VI - delle disposizioni allegate

Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato

In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato

Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato

Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.



Firmato a Milano addì, 25 gennaio dell'anno di grazia 1457


In nome della Repubblica di Siena:
Per la Repubblica di Siena:
Marianna "Lutetiae" Foscari, Contessa della Valle dell'Ombrone, Viscontessa dell'Ossola Inferiore, Signora di Siena
Dirk Cornelio Laban "Dircolab" di Foscari Widmann, Conte di Castel d'Ario e di Castel Petraio, Gran Ciambellano della Repubblica di Siena

Siena F_sienaVm_d2ccfff


In nome del Ducato di Milano:
Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Siena Sigilloducef8

Torna in alto Andare in basso
https://castellodimilano.forumattivo.com
Maril7

Maril7


Numero di messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 09.09.08

Siena Empty
MessaggioTitolo: Re: Siena   Siena EmptyDom 29 Nov 2009, 23:18

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano.

Nella loro grande saggezza, Matilde Anneperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie, Almavida D'Oria Boccanegra, detta Alarica,Signora di Siena e Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano, desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.


Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Napoli il 26 Novembre 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Matilde Annaperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie
Riccardo Federico D'Oria detto Riccardoix, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Cancelliere delle Due Sicilie

Siena 29gxtu

In Rappresentanza della Repubblica di Siena:

Almavida D'Oria Boccanegra "Alarica" Signora di Siena
Sophie De Polignac Ciambellano Di Siena
Siena SienaV

In Rappresentanza del Ducato di Milano:

Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano
Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio e
messer Eleinad Ridolfi e Matte90 Ambasciatori del Ducato di Milano.

Siena Sigilloducef8

Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Siena Empty
MessaggioTitolo: Re: Siena   Siena EmptyVen 26 Mar 2010, 03:19

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.


Nella loro grande saggezza, Sua Serenità Fly91 Della Carmagnola, Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia, Don Stefan Sforza "Sir_Biss", Duca del Ducato di Milano, Sophie De Polignac "Sophy" Contessa di Sinalunga, Signora di Siena, Edoardo Cybo-Malaspina "The_prince" Barone di Aulle, Duca di Modena, Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchessa della Lorena, Sanguinela de la Roche Blanche, Duchessa di Savoia, Heria Velle d'Altavilla, Contessa di Vairano, Regina delle Due Sicilie, desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità -

Le parte riconoscono le altre parti come indipedenti e sovrani nelle lore terre, e questo in modo inalienabile.

Gli ordini di stato (collana o imperiali) delle parte stabiliti nelle terre delle altre parte sono autorizzati a stabilirvisi nel rispetto dell'articolo II. Il ruolo di un tale ordine statale stabilito in un' altra terra é solo e giustamente di proseguire le buone relazione tra le parti.


ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


ARTICOLO III- della non aggressione -

a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


ARTICOLO IV - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


ARTICOLO V - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.


ARTICOLO VI - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


ARTICOLO VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decide di romperlo, dovrà manifestare il suo desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

a) Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

b) Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


firmato a Palazzo Reale di Napoli il 23 Mars 1458


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sua Altezza Reale, Heria "Velle" d'Altavilla, Sovrana delle Due Sicilie, Contessa di Vairano

Siena Vellev

Sua Eccellenza, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Cancelliere delle Due Sicilie, Contessa d'Albe
Siena Scitta3

Siena Cancelliereverde

Sua Eccellenza, Riccardo Federico D'Oria "Riccardoix" Ciambellano Reale delle Due Sicilie

Siena 29gxtu


In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:



Sua Serenità Fly91 Della Carmagnola, Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia

Siena VeneziaV

Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia.
Siena Ruy7pd
Siena Nicuzverde


Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Barone d'Ischia, Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia presso lo SRING e Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Barone di Castellalto e Ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie.


Siena VeneziaV


In Rappresentanza del Sacro Romano Impero Germanico:

Sua Eccellenza Niconoss d'Acoma, Prime Capitaine, pour le Haut Commandement Impérial

Siena Sceauimperialvert

Sua Eccelenza Raoul de Montjoie detto "Roi-lezard", Primo Cancelliere Imperiale

Siena Sceauvertlezard


Modena
Sua Grazia Edoardo Cybo - Malaspina "The_Prince", Duca di Modena


Siena ModenabisV

Sua Eccellenza Miriam Serena "Misery" di Montefeltro, Contessa di Frignano, Gran Ciambellano di Modena

Siena Gciambellanomodenaverde


Milano
Sua Grazia Don Stefan Sofrza "Sir_Biss", Duca di Milano


Siena Sigilloducef8


Sua Eccellenza Maria Jolanda Stibbert, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Siena CiambellanoV

Lorena
Sua Grazia Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchessa de Lorena

Siena Lorrainevertyn5bx1ns3


Savoia
Sua Grazia Sanguinela de la Roche Blanche, Duchessa di Savoia
Sua Eccellenza Eddo Puegmirol, Cancelliere


Siena Pvlc6


Siena
Sua Grazia Sophie De Polignac "Sophy", Signora di Siena


Siena SienaV

Citazione :
Traité d'amitié entre le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des deux Sicile et la Sérénissime République de Venise


Dans leur grandes sagesses, Sa Grandeur Fly91 Della Carmagnola, Doge de la Sérénissime République de Venise, Don Stefan Sforza "Sir_Biss", Duc de Milan, Sophie De Polignac "Sophy", Comtesse di Sinalunga, Dame de Sienne, Edoardo Cybo - Malaspina, Baron de Aulle, Duc de Modena, Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchesse de Lorraine, Sanguinela de la Roche Blanche, Duchesse de Savoie, Heria Velle d'Altavilla, Comtesse de Vairano, Souveraine des Deux Sicile, établissent le présent traité d'amitié, afin de renforcer les liens entre leurs Etats, avec l'espérance que les relations entre les parties contractantes soient basées sur l'amitié et la collaboration.


ARTICLE I - De la reconnaissance mutuelles de souverainetés -

Chacune des parties reconnait les autres parties comme indépendantes et souveraines en leurs terres, et ce de manière inaliénable.

Les ordre d'Etats d'une des parties établis dans une terre de l'autre partie est autorisé à s'installer dans le respect de l'article 2. Son rôle est précisément et uniquement d'entretenir de bonne relation entre les entités souveraines que sont l'Empire la RSdV et le R2S.


ARTICLE II - De la signature de tierces traités -

Les parties contractantes s'engagent à ne paas signer de traité, accord ou convention hostile aux autres parties et contraire au présent traité. Sont considérés hostile les traités accords ou conventions qui visent à nuire ou prendre par la force une partie du territoire d'un des contractants.


ARTICLE III - De la non agression -

a) La RSdV l'Empire et le R2S s'engagent à ne pas entreprendre l'un contre l'autre aucune action militaire.
En conséquence, les dignitaires impériaux, dignitaires républicains et Son Altesse Royale ainsi que ses conseillers, s'engagent à ne pas faire rentrer sur les terres des autres contractant leurs propres armées, saufs autorisation explicites de l'État hôtes.

b) Les parties ne seront pas retenues comme responsables de desordres potentiels commises d'armées non légitimes venues d'une autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties uniront leurs forces pour combattre les traitres et contrevenants.

c) La RSdV, le SRING et de R2S, ainsi que leurs conseillers respectifs et citoyens, s'engagent à ne pas créer, soutenir ou encourager des désordres sur les territoires des autres parties, par quelques moyens que se soit (révoltes etc).


ARTICLE IV - Du commerce -

a) Les Commissaires au Commerce des états respectifs s'engagent à collaborer et si nécessaire à s'échanger des informations, à condition que cesdites informations ne révèlent pas de données qui puissent mettre en danger la sûreté et la stabilité politique, économique et sociale d'un territoire.

b) Au cas où la situation politico-économique le permet, Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à favoriser le commerce entre-eux.
Chaque fois que l'occasion se présente, les marchandises doivent être transportées de préférence par des membres d'un corps diplomatique, escortés par des convoyeurs reconnus.
Le coût de tous les frais du transport, sera équitablement divisé entre les province en cause, sauf avis divergeants.

c) Les parties contractantes, s'engagent à ne pas mener de déstabilisations économiques l'une vers l'autre, et à punir d'éventuels manifestants agissant négativement sur leur territoire.


ARTICLE V - De la culture -

a) Le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la Républiques de Venise s'engagent à favoriser l'échange culturel, artistique et scientifique entre-eux, au moyen d'organisations d'évènements (expositions, cours, fêtes) orchestrés pour augmenter le prestige des deux territoires. En outre les contractants soutiennent même les mairies qui veulent s'engager à cet effet.

b) Considérant l'importance de la culture et de la science, les contractants s'engagent, si demandé, à mettre à disposition des recteurs et des étudiants, quelques chambres, près de leurs châteaux, où les universitaires pourront se confronter et se dédier aux études.

c) Au cas où une université aurait besoin de professeurs, et par demande du recteur, l'autre partie s'engage à satisfaire au plus vite ce besoin.
L'autres parties s'engagent à assurer au moins 20 leçons de la matière en question en 20 jours à l'instant où le professeur arrive dans la première ville du territoire recevant, et de telles leçons seront confiées entièrement et seulement à l'enseignant venu de l'extérieur. Ledit enseignant venu de l'extérieur devra obligatoirement respecter le salaire usuel de l'université recevante (à moins qu'un autre salaire n'ait pas été antérieurement établi avec le Recteur de l'université recevante).
D'éventuelles autres leçons seront décidées en commun accord entre les professeurs et le recteur ou le Sénat Académique de la province recevante. Enfin l'autre gouvernement fournira, sur demande de l'enseignant venu de l'extérieur, un mandat pour pouvoir transporter les gains de la période d'enseignement en sûreté.

d) En échange les professeurs et le recteur de l'université recevante s'accorderont pour les frais des voyages.


ARTICLE VI - De la modification du traité -

Le traité peut être modifié seulement par accord écrit entre les trois signataires.
En cas de désaccord le traité restera en vigueur.


ARTICLE VII - Rupture du traité -


a) Les Signataires et leurs successeurs s'engagent à respecter les articles de ce traité.

b) Le traité peut être annulé par consentement des parties signataires, suite à non respect des articles ou clauses présents dans ledit traité. Dans un cas de non respect, une partie subissant préjudice pourra décider de ne pas casser le traité. Si au contraire elle souhaite se désengager, elle devra manifester sa volonté au préalable comme prévu dans la clause d) qui suit.

c) Au cas où un des contractants déclare la guerre, attaque ou envahit un état allié d'une autre des parties, le présent traité sera considéré cassé sur-le-champs.

d) Le contractant qui désire rompre le présent traité doit faire parvenir une lettre officielle au siège diplomatique des autres contractants. Ces derniers disposent de 7 jours pour en prendre acte. Sans réponse officielle, le présent traité est considéré comme annulé. Les parties contractantes engagent à publier officiellement une lettre publique qui précise l'abrogation du traité.


ARTICLE VIII - De l'entrée en vigueur du traité -

a) Le présent traité est écrit en deux versions, une italienne et une française. Les deux versions ont la même valeur et efficacité.

b) Le présent traité entre en vigueur, sans limite de temps, à l'instant où les dignitaires l'auront signé. Ces dits dignitaires s'engagent au respect des terres et des peuples des deux Royaumes.


Signé à Palais Royal de Naples le 23 Mars de 1458.


Représentent le Royaume des Deux Sicilies:

Son Altesse Royale, Heria "Velle" d'Altavilla, Souveraine des Deux Sicile, Contessa di Vairano


Siena Vellev

Son Excellence, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Chancellière des Deux Sicile, Contessa d'Albe
Siena Scitta3

Siena Cancelliereverde

Son Excellence, Riccardo Federico D'Oria "Riccardoix", Chambellan Royale des Deux Sicile

Siena 29gxtu

Représentent la Sérénissime République de Venise:



Sa Grandeur Fly91 Della Carmagnola, Doge de la Sérénissime République de Venise

Siena VeneziaV

Son Excellence Ludovico I "Nicuz" Della Scala , Cont de Feltre Baron de Sona, Chancellier de la Sérénissime République de Venise
Siena Ruy7pd
Siena Nicuzverde

Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Baron d'Ischia, Ambassadeur auprès de le Saint Empire Romain Germanique et Daniel Visconti Lancaster " Spurio", Baron de Castellalto e Ambassadeur auprès de le Royaume des Deux Siciles

Siena VeneziaV


Représentent le Saint Empire Romain Germanique:

Son Excellence Niconoss d'Acoma, Prime Capitaine, pour le Haut Commandement Impérial

Siena Sceauimperialvert

Son Excellence Raoul de Montjoie, dit "Roi-lezard", Prime Chancelier du Saint Empire

Siena Sceauvertlezard

Modena
Sa Grasce Edoardo Cybo - Malaspina, Baron d'Aulle, Duc de Modena

Siena ModenabisV

Son Excellence Miriam Serena "Misery" di Montefeltro,
Contessa di Frignano, Chambellan di Modena


Milano
Sa Grasce Don Stefan Sofrza "Sir_Biss", Duc de Milan

Siena Sigilloducef8


Son Excellence Maria Jolanda Stibbert, Chambellan de Duchè de Milan

Siena CiambellanoV


Lorraine
Sa Grasce la Duchesse Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchesse de Lorraine


Siena Lorrainevertyn5bx1ns3

Savoie
Sa grasce Sanguinela de la Roche Blanche, Duchesse de Savoie
Son Excellence Eddo Puegmirol pour la chancellerie


Siena Pvlc6

Siena
Sa Grasce Sophie De Polignac "Sophy" Dame de Siena


Siena SienaV

Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Siena Empty
MessaggioTitolo: Re: Siena   Siena EmptyGio 22 Apr 2010, 23:59

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEL DUCATO DI MILANO E DELLA REPUBBLICA DI SIENA


Articolo primo

a)
Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Siena, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche.
La Repubblica di Siena riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Regno del Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche.

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Siena è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Siena a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore della Repubblica di Siena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, esclusi il Signore di Siena e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
La Repubblica di Siena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Siena.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a)
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica di Siena .
La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica di Siena.


Articolo quarto

a)
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.



Articolo quinto

a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 19 gennaio 1457, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Milano il 22 Aprile 1458

In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco

Siena Sigilloducef8Siena Zxv6sh

Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano

Siena CiambellanoV


In rappresentanza della Repubblica di Siena:

Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi "Tomweasley" Signore di Siena
Conte di Sovana Barone di Castel del Piano

Siena SienaV

Sophie De Polignac "Sophy" Gran Ciambellano di Siena
Contessa di Sinalunga Baronessa di Roccalbegna


Siena 1tv2uc
Torna in alto Andare in basso
Lu.94
Ambasciatore Milanese
Ambasciatore Milanese
Lu.94


Femmina
Numero di messaggi : 832
Località : Pavia
Data d'iscrizione : 11.02.19

Siena Empty
MessaggioTitolo: Re: Siena   Siena EmptyDom 16 Gen 2022, 21:48

[rp]TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEL DUCATO DI MILANO E DELLA REPUBBLICA DI SIENA


Art. 1 - Coposizione del Corpo Diplomatico

1.1) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, è composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, e dall'Ambasciatore Milanese.

1.2) Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena è composto da Signore, Gran Ciambellano, Ambasciatori.

Art.2 - I contraenti

2.1 ) Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Siena, le sue istituzioni e le sue cariche, come Repubblica autonoma e sovrana, facente parte del Sacro Romano Impero (SRING).
La Repubblica di Siena riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Ducato autonomo e sovrano, facente parte del Regno del Sacro Romano Impero (SRING)

2.2) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Siena è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Siena a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.


2.3) L'ambasciata potrà essere aperta direttamente nella sede diplomatica della controparte per migliorare lo scambio di informazioni di interesse.


Art. 3 - L'Immunità Diplomatica

3.1) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente alla Repubblica di Siena.
Il Gran Ciambellano del Ducato di Milano deve comunicare preventivamente al Prefetto della Repubblica di Siena la lista dei membri che comporranno la delegazione diplomatica, qualora tra loro vi sia una “persona non gradita", ad essa potrà essere negato il permesso di ingresso, ma sarà data la possibilità di sostituirla.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Ducato di Milano.
Il Gran Ciambellano della Repubblica di Siena deve comunicare preventivamente al Prefetto del Ducato di Milano la lista dei membri che comporranno la delegazione diplomatica, qualora tra loro vi sia una “persona non gradita", ad essa potrà essere negato il permesso di ingresso ma sarà data la possibilità di sostituirla.

3.2) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati, esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.



Art. 4 - La libera circolazione

4.1) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena.
La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano.

4.2) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.

4.3) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Siena.
L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, la Repubblica di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata del Ducato di Milano.
L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica di Siena.


Art. 5 - L'aiuto reciproco sul rispettivo territorio

5.1) Il Ducato di Milano si impegna ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Siena si impegna ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

5.2) La persona designata come rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa costituisce una grave offesa alla controparte.


Art. 6 - L'annullamento del trattato

6.1) Se uno delle parti firmatarie, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta alla controparte. Il trattato verrà allora considerato decaduto una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato a Milano il 14 Gennaio 1470


In Rappresentanza del Ducato di Milano


Markus GianMaria Casanova
Duca di Milano
Marchese di Serravalle
Barone di Caorso


Siena WoAW9O4 Siena H4E92Cd


Siena Dc6a4004e86e8d7366321309f4ab9b5b
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Marchesa di Valdossola
Contessa di Guardasone
Cavaliere di Merito del Ducato di Milano

Siena T8Z3qZBSiena WuWJQMt


Rodolfo Aiace della Groana
Ambasciatore del Ducato di Milano

Siena IIBFBCL


In Rappresentanza della Repubblica di Siena

Casta Reina Vittoria Viña Pérez de Guzmàn de Medina Sidonia Ludovisi Meridio, Creattiva
Signora di Siena
Viscontessa di Proceno
Baronessa di Vallescura


Siena NeWo119 Siena Vht9Nsn



Siena I0lcdlL
Gran Ciambellano della Repubblica di Siena
Baronessa di Trequanda

Siena 9tm5bSnSiena CFgOPp3



Siena HTQYXRD
Ambasciatrice della Repubblica di Siena
Cavaliere di Merito della Repubblica di Siena
Baronessa di Chiusdino
Baronessa di Pizzocorno
Siena YSQBHZn
[/rp]
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato





Siena Empty
MessaggioTitolo: Re: Siena   Siena Empty

Torna in alto Andare in basso
 
Siena
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Ambasciatore di Siena
» Arrivo del Signore di Siena
» Arrivo del Prefetto di Siena
» Arrivo del Gran Ciambellano di Siena
» Arrivo Ambasciatrice Repubblica di Siena

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Castello sforzesco del Ducato di Milano :: Ingresso del Castello :: Archivio dei Trattati :: Paesi Italici-
Vai verso: