Castello sforzesco del Ducato di Milano
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Castello sforzesco del Ducato di Milano

Forum del Ducato di Milano sui Regni Rinascimentali
 
IndiceIndice  CercaCerca  RegistratiRegistrati  Accedi  
Chi è online?
In totale ci sono 5 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 5 Ospiti

Nessuno

Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 273 il Lun 26 Lug 2021, 19:27
Ultimi argomenti attivi
» Arrival of England's Ambassador
Genova EmptyLun 16 Ott 2023, 14:30 Da Baldar_de Lusignan

» [RP]Arrivo dell'ambasciatrice del Marchesato di Provenza
Genova EmptyLun 19 Giu 2023, 22:17 Da Catalina_Rescator

» Genova
Genova EmptyMer 25 Gen 2023, 18:06 Da Umberto_II

» Arrivo del Consigliere George Villiers
Genova EmptyGio 05 Gen 2023, 15:34 Da george.villiers

» Arrivo del Capitano Lucrezia Ginevra Asburgo D'Argovia per il Ducato di Milano
Genova EmptyGio 05 Gen 2023, 15:26 Da bollapaciuli

» Arrivo del nuovo Ambasciatore della Repubblica di Siena " Tettoschi Marco Damiano Meridio"
Genova EmptyVen 30 Dic 2022, 20:12 Da Tettoschi

» Arrivo di James Blackrow
Genova EmptyDom 13 Nov 2022, 16:59 Da Umberto_II

» Ducato di Modena
Genova EmptyLun 31 Ott 2022, 23:45 Da Umberto_II

» [GDR] Cancelliera
Genova EmptyLun 24 Ott 2022, 10:11 Da Umberto_II

» Arrivo Ambasciatrice Nefe per la Repubblica Fiorentina
Genova EmptyGio 13 Ott 2022, 05:45 Da Nefe

» Arrivo del Gran Ciambellano di Modena
Genova EmptyMer 28 Set 2022, 14:10 Da Adrian_Harlequin

» Arrivo del Doge di Genova: Glamoran
Genova EmptyLun 26 Set 2022, 04:44 Da Adrian_Harlequin

» Arrivo della Duchessa di Savoia
Genova EmptyDom 25 Set 2022, 03:55 Da Adrian_Harlequin

» [gdr]Arrivo del nuovo Gran Ciambellano di Milano
Genova EmptyMer 07 Set 2022, 10:26 Da Umberto_II

» Arrivo dell'ambasciatore del Regno di Germania
Genova EmptyDom 14 Ago 2022, 11:31 Da Branwyn MacPherson

» Arrivo dell'Ambasciatore presso "la Superba"
Genova EmptyMar 09 Ago 2022, 16:54 Da Lord_sheleff

» Presentazione Gran Ciambellano e Console della Repubblica di Firenze
Genova EmptySab 16 Lug 2022, 20:55 Da Dyrianne

» Hellequin, nominato ambasciatore presso il Ducato di Modena, arriva al castello e chiede le chiavi del suo ufficio, il salario e altri benefici
Genova EmptyMer 22 Giu 2022, 07:12 Da Adrian_Harlequin

» Arrivo del Cancelliere del regno di Valencia
Genova EmptyGio 19 Mag 2022, 14:08 Da Brezzamarina

» Arrivo ambasciatore di Modena
Genova EmptyLun 02 Mag 2022, 09:42 Da Marcolando_


 

 Genova

Andare in basso 
+3
pusu92
Eleinad
Wuendalina
7 partecipanti
AutoreMessaggio
Wuendalina

Wuendalina


Femmina
Numero di messaggi : 949
Località : Alessandria - Ducato di Milano
Data d'iscrizione : 28.08.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Genova   Genova EmptySab 06 Set 2008, 00:33

TRATTATO NULLO, SOSTITUITO DA UN NUOVO ACCORDO DATATO 11 GIUGNO 1458

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E GENOVA

Articolo primo

L'ambasciata del Ducato di Milano a Genova è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Genova a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla repubblica di Genova.
L'ambasciatore di Genova dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Milano nella Repubblica di Genova, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Genova a Milano, il Doge della Repubblica di Genova può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Doge della Repubblica di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.

Articolo quarto

Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.

Articolo quinto

Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se uno dei due firmatari (Ducato o Repubblica) desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Fatto a Milano, il 02 Maggio 1456

Per il Ducato di Milano:
Genoveffa Rumble Marshmallow, Duchessa di Milano
Idarne Borromeo Pelagio, Ciambellano del Ducato di Milano

Genova Sigilloducef8


Per la Repubblica di Genova:
Margab Ruggero d’Altavilla, Visconte di Bogliasco, Doge di Genova.
Annina Pucci Guerra, Ambasciatrice della Repubblica di Genova

Genova Genverzn8

Torna in alto Andare in basso
https://castellodimilano.forumattivo.com
Wuendalina

Wuendalina


Femmina
Numero di messaggi : 949
Località : Alessandria - Ducato di Milano
Data d'iscrizione : 28.08.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptySab 06 Set 2008, 00:34

TRATTATO NULLO DA NOVEMBRE 1460
Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e il Ducato di Milano.

Nella loro grande saggezza Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco, Doge di Genova, e Genoveffa Rumble Marshmallow, Duchessa di Milano, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Genova e del ducato di Milano, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato o messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sulle quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sulle quali l'atto si basa.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle altre parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :


Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato all'Ambasciata della Repubblica di Genova a Milano il 23 maggio 1456

In nome della Repubblica di Genova:

Doge di Genova Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco
Testimone Ambasciatrice Annina Pucci Guerra

Genova Genverzn8

In nome del Ducato di Milano:

Duchessa di Milano Genoveffa Rumble Marshmallow
Testimone Ciambellano Idarne Borromeo Pelagio

Genova Sigilloducef8

Torna in alto Andare in basso
https://castellodimilano.forumattivo.com
Wuendalina

Wuendalina


Femmina
Numero di messaggi : 949
Località : Alessandria - Ducato di Milano
Data d'iscrizione : 28.08.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyGio 11 Set 2008, 21:08

TRATTATO NULLO DAL 22 GENNAIO 1458
Citazione :
Trattato d'Intesa tra la Repubblica di Genova e il Ducato di Milano

Nella loro grande saggezza, Margab Ruggero d'Altavilla, Visconte di Bogliasco, Doge della Repubblica di Genova e Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa di Milano, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato d'intesa che vincola i popoli della Repubblica di Genova e del Ducato di Milano.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.

Articolo II - del diritto di passaggio

I contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole alla richiesta.

Articolo III - della clausola di difesa e di mutua assistenza

Se un contraente è attaccato e invaso, l'altro contraente deve portare aiuto al primo. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso mezzi diplomatici, mentre un aiuto di tipo militare deve essere richiesto e venire in seguito valutato dal Consiglio della controparte, il quale si riserva il diritto di dare una decisione sfavorevole alla richiesta. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Il Ducato di Milano si impegna a controllare i confini settentrionali della Repubblica di Genova, la Repubblica di Genova si impegna a controllare i confini meridionali del Ducato di Milano.

Articolo IV - della validità della clausola di mutua assistenza

La clausola di mutua assistenza è valida finché il presente trattato è in essere. La clausola di difesa e di mutua assistenza non può essere utilizzata che per azioni di difesa, e non di volontà aggressive, d'espansionismo o di contro attacco. Il Consiglio della controparte valuta caso per caso se un contro attacco può essere considerato come un'azione di difesa o una aggressione.

Articolo V - della cooperazione in caso di conflitto con terzi

Le parti contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o gruppi armati di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Le parti contraenti inoltre si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo VI - del commercio

Le parti contraenti si impegnano a favorire ogni intesa commerciale. Si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Accordi commerciali possono essere conclusi volta per volta tra i contraenti.

Articolo VII - della cultura

I contraenti favoriscono gli scambi culturali e festivi tra loro. Progetti in questo senso possono essere discussi, e inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo. Si impegnano anche a favorire le attività sportive tra le due nazioni e a creare un campionato di Soule unico tra le due nazioni.

Articolo VIII - del rispetto delle clausole del trattato

Il non rispetto di una clausola del trattato comporta il pagamento di un’ammenda da parte del contraente colpevole. La valutazione del mancato rispetto di una clausola del trattato e la decisione sull’ammontare della riparazione è affidata ad uno o più Paesi terzi, scelti dalle parti contraenti, i quali svolgono la funzione di arbitro della questione. Tali Paesi terzi non devono far parte della stessa unità geopolitica (Regni o Imperi) a cui appartengono le parti contraenti.
Una volta che l’ammontare dell’ammenda è stata decisa tramite il comitato di arbitrato, il trattato può essere sospeso fino al pagamento del risarcimento da parte del colpevole.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato

Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato

Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Il presente trattato è scritto in unica versione, l'italiano.


Firmato nel Castello di Savona il 10 settembre dell'anno 1456

A nome del Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Genova Sigilloducef8


A nome della Repubblica di Genova:

Ruggero "Margab" d'Altavilla, Visconte di Bogliasco, Doge della Repubblica di Genova
Terenzio "Tyorl" Aleramico della Rovere,Barone di Geo, Ambasciatore genovese presso Milano
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova

Genova Genverzn8
Torna in alto Andare in basso
https://castellodimilano.forumattivo.com
Wuendalina

Wuendalina


Femmina
Numero di messaggi : 949
Località : Alessandria - Ducato di Milano
Data d'iscrizione : 28.08.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyLun 03 Nov 2008, 10:24

TRATTATO NULLO DAL 22 GENNAIO 1458
Citazione :
TRATTATO D’ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI GENOVA E IL DUCATO DI MILANO

Preambolo:

Noi, nell’ambito dei nostri alti ruoli di rappresentanti dei rispettivi Regni, all’interno del Sacro Romano Impero Germanico, vogliamo tramite questo trattato, rafforzare l’amicizia esistente tra la Repubblica di Genova e il Ducato di Milano. Abbiamo il desiderio che le cittadinanze genovesi e milanesi fraternizzino sotto i vessilli che ci radunano, nei tornei dei guerrieri, sui campi di battaglia che si sentano uniti come fratelli e si comportino come tali, si offrano ospitalità, assistenza e soccorso, seguendo sempre i comandamenti aristotelici e che la potenza della Sua volontà ci illumini per evitare gli ostacoli dell’oscurantismo e dell’odio, perché trionfi la pace, la concordia e la fraternità.

Articolo I – Dell’impegno di non aggressione

Le Parti Contraenti nel loro ruolo rappresentativo dei loro Regni, riconoscono l’accordo tra le due Province. E si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare, ne alcuna aggressione gli uni verso gli altri. Entrambe le parti garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i loro eserciti come amici.

Articolo II – Della partecipazione a qualsiasi trattato

Le parti contraenti nel loro ruolo rappresentativo dei loro Regni si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo e convenzione ostile all’altra parte firmataria e contraente del presente trattato. Sono considerati come ostili i trattati, accordi o convenzioni volti a danneggiare o a prendere con la forza una parte del territorio di uno dei due contraenti.

Le Province firmatarie del presente trattato s’impegnano a consultare l’altra parte interessata, prima di tutte le ratifiche di un trattato dalle conseguenze importanti sul piano militare con un altro Regno. Questa consultazione non ha carattere obbligatorio o vincolante, ma può, in caso di dissimulazione volontaria o di profondo disaccordo, portare all’annullamento del presente trattato.

Di conseguenza, questo articolo richiama alla responsabilità di ciascuno, nel quadro di una cooperazione diplomatica intensa e sana, in spirito di amicizia e condivisione, per una volontà di trasparenza. Le Province firmatarie s’impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all’altra provincia firmataria.

Articolo III – Del diritto di passaggio

Le parti contraenti nel loro ruolo rappresentativo dei loro Regni, concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini sui loro rispettivi territori, sotto riserva che la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.

Sono autorizzati a circolare liberamente sulle terre delle due Province:

- i reggimenti e gruppi armati;

- gli eserciti muniti di lettera di riconoscimento rilasciata dalle autorità militari dei loro rispettivi Ducato o Contea firmataria di questo trattato. Il capo dell’armata avrà il dovere di inviare una copia della lettera al funzionario della Provincia visitata, che darà o non darà la sua autorizzazione al passaggio;

- salvo eccezioni, eventuali chiusure di frontiere con la legge marziale, non riguarderà gli abitanti delle Province firmatarie. L’eccezione in queste circostanze consiste nell’accordo scritto delle due parti per combattere o mettere a processo un gruppo o un soggetto milanese o genovese pericoloso. Inoltre, le Province firmatarie s’impegnano a informarsi con priorità di tutte le leggi marziali emanate sui loro rispettivi territori. Il principio di cooperazione contro il pericolo briganti è stabilito dall’articolo IV del presente trattato.

Articolo IV – Della cooperazione dei Prefetti e delle Corti di Giustizia

I principi della cooperazione giudiziaria sono stabiliti nel trattato già esistente, tuttavia:

i membri delle Prefetture e delle Corti di giustizia delle Parti Contraenti (Prefetti, Sergenti e Gendarmi dei Prefetti, Giudici, Procuratori e Impiegati) s’impegnano a collaborare attivamente:

- condividendo informazioni sugli individui o i gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Essi avvertono altresì, con l’emissione di un avviso di allerta, di tutti i problemi che potrebbero influire sul loro territorio; la messa in comune delle cancellerie giudiziarie e delle informazioni doganali, saranno diffuse tra le Alte Parti.

- l’applicazione della Giustizia quando un delitto o crimine è stato commesso mentre l’imputato si trova sul territorio di uno dei contraenti. Si farà emettendo un avviso di ricerca, a cui seguirà una richiesta a procedere all’inchiesta, all’arresto, al rinvio a giudizio e alla condanna della persona incriminata.

Articolo V – Dell’Esercito e della Mutua Assistenza

Ci si impegna ad organizzarsi per svolgere pattugliamenti armati comuni alle frontiere di entrambe le Province. Il comando e la composizione saranno una scelta della riunione degli Stati Maggiori degli Eserciti genovesi e milanesi, quindi le modalità della messa in campo e dell’organizzazione di queste pattuglie saranno oggetto di un accordo militare.

1) In caso di minacce armate o guerre e a seguito della richiesta della Provincia firmataria sotto attacco, l’altra Provincia firmataria esterna al conflitto in corso dovrà portarsi a difesa del territorio del suo alleato con tutti i mezzi a disposizione senza però mettere in pericolo la propria sicurezza. Questo articolo crea una clausola di mutuo soccorso.

2) Il ricorso a questa clausola richiederà il passaggio sotto il comando della Provincia accogliente della forza di difesa inviata dall’altra Provincia firmataria. Questa forza di difesa non potrà essere impiegata in maniera offensiva, né al di fuori dei confini del Ducato o Repubblica che si trova in pericolo, se non espressamente autorizzato dal Principe o dal Doge dell'Esercito mandato in soccorso.


Articolo VI – Del commercio

Le parti contraenti si impegnano a favorire qualsiasi accordo commerciale tra di loro. Si impegnano a non effettuare destabilizzazioni economiche l’una contro l’altra e a punire gli autori di tali crimini che agissero sui loro territori.

Gli accordi commerciali tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova saranno conclusi, caso per caso tra i contraenti.

Ci sarà una cooperazione economica e scambio di informazioni tra Ministri del Commercio, Ministri delle Miniere e gli Sceriffi delle Province firmatarie, in modo da valutare al meglio i bisogni in risorse e scambi e di procedere a una buona comunicazione e collaborazione in caso di penurie di risorse o difficoltà economiche.

I cittadini della Repubblica di Genova hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini milanesi sui mercati municipali del Ducato di Milano e alla relativa Fiera Ducale.
I cittadini del Ducato di Milano hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini genovesi sui mercati municipali della Repubblica di Genova e alla relativa Fiera Ducale. Nessuna legge potrà differenziare milanesi e genovesi nell’esercizio dei diritti e doveri di cui sopra.

Articolo VII – Della cultura

I contraenti promuoveranno gli scambi culturali e festivi tra di loro. Saranno a iniziativa di progetti in questo senso, e sosterranno anche le volontà municipali in questa ottica.
Sarà commemorata in modo regolare la ratifica del presente trattato sui territori della Repubblica di Genova e del Ducato di Milano. L’organizzazione di questa commemorazione sarà assicurata a rotazione da ogni provincia firmataria.
Gemellaggi tra le città saranno organizzati per rafforzare i legami tra le città delle diverse Province.
In accordo con la Chiesa, non vi sarà nessun ostacolo a pellegrinaggi o altre processioni religiose che potranno essere effettuati dalle autorità competenti.
Saranno studiati possibili scambi universitari tesi a favorire un’ampia cooperazione tra i rettori delle due Province firmatarie.

Articolo VIII – Delle violazioni del trattato

Le Loro Signorie s'impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
Qualsiasi violazione a una clausola da una delle due parti libera l’altra dai suoi vincoli fino a che un nuovo accordo non venga raggiunto e firmato.

Articolo IX – Della procedura di cancellazioni del trattato

La cancellazione del trattato, dovrà rispettare il processo seguente: lettera di denuncia presso l’altra parte, rispetto di un periodo di attesa di tre giorni, pubblicazione di un avviso sulle taverne a conclusione di questo termine e fine effettiva dell’accordo.

Articolo X – Della modifica del trattato

Tutte eventuali modifiche del presente trattato possono essere proposte all’altra parte. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso resta valido fino a nuove negoziazioni.


Il presente trattato è scritto in unica versione, l'italiano.



Fatto a Milano, il 2 Novembre 1456


Per la Repubblica di Genova:

Ruggero "Margab" d'Altavilla Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco,Doge di Genova
Terenzio "Tyorl" Aleramico della Rovere,Barone di Geo, Ambasciatore genovese presso Milano
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova

Genova Sigillogenovakc0



Per il Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Genova Sigilloducef8

Torna in alto Andare in basso
https://castellodimilano.forumattivo.com
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyVen 08 Gen 2010, 00:20

Citazione :
TRATTATO DI PACE TRA LA REPUBBLICA DI GENOVA, IL DUCATO DI MILANO, IL DUCATO DI MODENA E LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

I Governi della Repubblica di Genova, del Ducato di Milano, del Ducato di Modena e della Serenissima Repubblica di Venezia intendono porre fine alle ostilità, tramite questo trattato di pace, riportando lo stato delle cose alla situazione pre-bellica, col fermo proposito di una pace che possa poi continuare per il futuro.
I Governi della Repubblica di Genova, del Ducato di Milano, del Ducato di Modena sono altresì concordi nel sottolineare che l'entrata nel conflitto della Serenissima Repubblica di Venezia è stato l'adempiersi in toto con onore e lealtà di un trattato di alleanza precedentemente stipulato con Modena.
A tale proposito, i Governi della Repubblica di Genova, del Ducato di Milano, del Ducato di Modena e della Serenissima Repubblica di Venezia, concordano che la guerra non è lo strumento più idoneo per risolvere le controversie tra i popoli.


Articolo I
1. Gli eserciti e i soldati della Repubblica di Genova, del Ducato di Milano, del Ducato di Modena e della Serenissima Repubblica di Venezia faranno ritorno alle loro rispettive terre.
2. Eventuali autorizzazioni a sostare su un territorio dei Ducati e delle Repubbliche coinvolte possono essere accordati dai rispettivi Governi.


Articolo II
1. La Repubblica di Genova, il Ducato di Milano, il Ducato di Modena e Serenissima Repubblica di Venezia si impegnano a restituire eventuali nodi, miniere o città occupate secondo i confini precedenti al conflitto.
2. Il nodo tra le città di La Spezia e Massa viene riconosciuto appartenente alla Repubblica di Genova.
3. Il nodo a Sud-Est immediatamente sotto Fornovo è riconosciuto come proprietà del Ducato di Modena.
4. Il nodo fra le città di Parma e Guastalla è riconosciuto come proprietà del Ducato di Milano.


Articolo III
1. Per evitare la tensione registratasi nelle settimane precedenti alla guerra, la Repubblica di Genova e il Ducato di Modena si impegnano a consentire lo stazionamento di un solo esercito nazionale rispettivamente a La Spezia e a Massa.
2. A tale proposito e nella reciproca fiducia, il Doge Tancredi Kratos d'Altavilla e la Duchessa Miriam Serena di Montefeltro si impegnano a firmare, congiuntamente al trattato di pace, un trattato di non belligeranza con un preavviso di rottura di 7 giorni, accordo che preveda la disponibilità dei firmatari a tenere un solo esercito, in stato di reclutamento, dentro le mura di La Spezia e di Massa.
Tale accordo sarà presentato con le rispettive firme di seguito al presente.
3. Nel caso i Governi della Repubblica di Genova e del Ducato di Modena ritengano necessaria la presenza di più di un esercito in tali città, devono farne richiesta alla Santa Chiesa Aristotelica, in particolare al Cenacolum Episcoporum Italiae, e al Ducato di Modena/Repubblica di Genova.
4. Il CEI e il governo interessato dall’avviso si impegnano a rispondere entro ventiquattro ore.


Articolo IV
1. Per evitare la tensione registratasi nelle settimane precedenti alla guerra, il Ducato di Milano e il Ducato di Modena si impegnano a lasciare libero il nodo tra Parma e Guastalla, mentre Il nodo sotto Fornovo verrà presidiato e tenuto pulito dai briganti, da una forza congiunta Milano-Modena.
2. A tale proposito e nella reciproca fiducia, il Duca Markus GianMaria Casanova e la Duchessa Miriam Serena di Montefeltro si impegnano a firmare, congiuntamente al trattato di pace, un trattato di non belligeranza con un preavviso di rottura di 7 giorni, accordo che preveda la disponibilità dei firmatari a tenere un solo esercito, in stato di reclutamento, fuori dalle mura di Parma e di Guastalla.
Tale accordo sarà presentato con le rispettive firme di seguito al presente.
3. Nel caso i Governi del Ducato di Milano del Ducato di Modena ritengano necessaria la presenza di più di un esercito in tali città, devono farne richiesta alla Santa Chiesa Aristotelica, in particolare al Cenacolum Episcoporum Italiae, e ai Ducati di Milano/Modena
4. Il CEI e il governo interessato dall’avviso si impegnano a rispondere entro ventiquattro ore


Articolo V
La Repubblica di Genova, il Ducato di Milano, il Ducato di Modena e la Serenissima Repubblica di Venezia dichiarano la loro disponibilità a discutere trattati, accordi e convenzioni che possano rafforzare la collaborazione tra gli stessi.


Articolo VI
1. Il Ducato di Milano si impegna a restituire al Ducato di Modena quanto guadagnato dall’occupazione della miniera modenese durante il conflitto. La cifra da restituire, concordata tra i rappresentanti economici del Ducato di Milano e del Ducato di Modena, è pari a:
- 17.000 ducati
- 190 kg di ferro
- 300 quintali di pietra..
2. Tale cifra terrà conto delle operazioni manutentive effettuate dal Ducato di Milano per riportare tale miniera in condizioni ottimali di utilizzo affinché il Popolo Modenese non venisse danneggiato oltremodo continuando a lavorare in essa e a percepire un salario.
3. Qualora il Ducato di Modena lo ritenesse necessario, tale cifra potrà essere convertita, per intero o per una sua parte, nel suo equivalente in merci.
4. La Santa Chiesa Aristotelica si fa garante dell’avvenuta restituzione.


Articolo VII
1. La Repubblica di Genova accetta di prestare il suo aiuto al Ducato di Modena e alla Serenissima Repubblica di Venezia attraverso scambi commerciali a prezzi favorevoli per le seconde concordati tra gli Sceriffi delle parti coinvolte.
2. Si prevede, pertanto, da parte della Repubblica di Genova, un rimborso commerciale riguardante l'acquisto di:
- 500 tronchi al mese per 4 mesi a 5 ducati
- 500 tronchi al mese per 4 mesi a 4 ducati
dal Ducato di Modena
3. Inoltre è prevista la firma di un trattato commerciale le cui merci e i prezzi verranno discussi dai rispettivi Ministri del Commercio con l’avvallo del Doge della Repubblica di Genova e della Duchessa di Modena.
A tale accordo si è giunti per volontà dei due sovrani di mostrarsi vicini al popolo dell'altro per far comprendere che la pace raggiunta è ferma volontà di entrambi e che nessuno dei due stati vuole accanirsi sui cittadini di entrambe le terre che già molto hanno sofferto e pagato in questo conflitto.
4. Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena, per volontà dei due sovrani di mostrarsi vicini al popolo dell'altro per far comprendere che la pace raggiunta è ferma volontà di entrambi e che nessuno dei due stati vuole accanirsi sui cittadini di entrambe le terre che già molto hanno sofferto e pagato in questo conflitto, accettano di firmare, in secondo momento, un trattato commerciale tra i due Ducati.
5. La Santa Chiesa Aristotelica si fa garante della consegna di tali merci, le quali saranno trasportate da un Ducato/Repubblica all’altro da uomini appartenenti ad essa, da uomini delegati da essa, o da ordini religiosi ad essa facenti riferimento.


Articolo VIII
1. Il Ducato di Modena si impegna a chiudere tutti i processi contro i soldati Genovesi/Milanesi, garantendo ad essi il ritorno incolumi quanto prima in patria.
2. Il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova si impegnano a ritirare eventuali denunce contro soldati Modenesi/Veneziani garantendo ad essi il ritorno incolumi quanto prima in patria.


Miriam Serena di Montefetro
Duchessa di Modena
Contessa del Frignano
Genova ModenabisV


Doge della Serenissima Repubblica di Venezia
Visconte di Sirmione
Sign Asburgo d'Argovia
Genova VeneziaV


Tancredi Kratos d'Altavilla, Barone di Arzeno
Doge della Repubblica di Genova
Genova Genverzn8


Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo
Duca di Milano
Barone di Caorso
Genova Sigilloducef8


Mons. Alessandro III de Montemayor, detto Giarru
Vicario Reggente del Vescovado di Genova
Nunzio Apostolico
Vice Segretario Apostolico per le terre italiche
Genova Marves2
Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptySab 23 Gen 2010, 14:45

Citazione :

A S.E. GiovanLuca d'Altavilla, detto J4ckz
Doge della Repubblica di Genova

Noi, Markus GianMaria Casanova,
Duca di Milano,
di concerto col Consiglio del Ducato di Milano,

in relazione ai recenti avvenimenti che hanno portato al cambio alla fuoriuscita della Repubblica di Genova dallo SRING,
con la presente lettera intendiamo porre fine al Trattato di Intesa, in base all'articolo 9 dello stesso,
e al Trattato di Alleanza in base all'articolo IX dello stesso.

Inoltre, auspichiamo di poter a breve inviare nella Repubblica di Genova un nostro Ambasciatore così da poter riallacciare,
seppur in modo diverso, i rapporti con la Vostra Repubblica.

Noi, a nome del Ducato di Milano, reputiamo ancora validi il Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori e il Trattato di Cooperazione Giudiziaria.


Scritto a Milano il 22 del mese di Gennaio dell'anno 1458

Markus GianMaria Casanova
Duca del Ducato di Milano
Conteo di Monticelli d'Ongina, Barone di Caorso


Genova Sigilloducef8
Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptySab 22 Mag 2010, 05:03

Citazione :
Trattato di non belligeranza fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova


Nella loro grande saggezza e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco e Erazmus Ciolek Witelo della Rovere, Doge di Genova, massimi rappresentanti dei rispettivi stati, facenti parte del Sacro Romano Impero Germanico, hanno scelto di mettere per iscritto il presente trattato di non belligeranza fra i propri popoli e governi, nel rispetto dell'accordo di pace firmato a Palazzo Imperiale Italiano il 10 Maggio 1458.


Articolo I - del riconoscimento -

a) Il Ducato di Milano riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova riconosce di non avere alcuna legittima sovranità dul Ducato di Milano.


Articolo II - dei territori -

a) Il Ducato di Milano riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Genova e s'impegna a nome delle proprie terre a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
b) La repubblica di Genova riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Milano e s’impegna a nome della sua Repubblica a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.


Articolo III - delle frontiere -

a) Il Ducato di Milano si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere della Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova si impagna, in tempo di pace, a rispettare le frontiere del Ducato di Milano.
c) Il nodo fra Fornovo e La Spezia appaertiene al Ducato di Milano.
Il primo nodo fra Alessandria e Genova, partendo dal confine milanese, appartiene al Ducato di Milano Milano, mentre il secondo alla Repubblica di Genova.


Articolo IV - della libera circolazione -

I cittadini residenti delle province firmatarie possono circolare liberamente tra esse, purchè la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi e a condizione espressa che non siano soggetti a procedimenti giudiziari, che le frontiere non siano chiuse, che non si tratti di soldati o di mercenari in esercitazione da soli o in gruppo, che non siano nemici dichiarati di uno dei due stati firmatari.


Articolo V - degli eserciti -

a) Un contraente deve chiedere un'autorizzazione di passaggio del suo Esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o meno alla richiesta.
Nessun armata può entrare in tempo di pace, nei territori dell'altro contraente, senza esplicita autorizzazione del Duca o del Doge.

b) Il Ducato di Milano si impegna a mantenere una sola armata nella città di Fornovo.

c) La repubblica di Genova si impegna a mantenere una sola armata nella città di La Spezia.

d) Nel caso in cui sarà necessaria la presenza di un ulteriore armata in una di queste città, i firmatari dovranno avvertire gli altri governi, spiegando le motivazioni.

e) I contraenti concedono lo spostamento di eserciti dei membri firmatari nelle zone limitrofe ai loro territori, se per comprovati motivi.
Tale spostamento dovrà avvenire previa comunicazione al Prefetto di competenza, includendo la natura del pericolo avvertito. L' esercito potrà spostarsi solo in assetto Amichevole.


Articolo VI - della non aggressione -

a) Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione aggressiva l'una verso l'altra.

b) I Firmatari, non saranno ritenuti responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altra provincia.

c) Nel caso in cui, alcune armate legittime di uno dei contraenti, invada, aggredisca o faccia un torto ad uno dei paesi firmatari, le due potenze, seguiranno le disposizioni del punto "g".

d) Il Ducato di Milano e la Republica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

e) La Repubblica di Genova rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni milanesi, da parte di cittadini genovesi o militanti.

f) Il Ducato di Milano rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni genovesi, da parte di cittadini milanesi o militanti.

g) Nel caso in cui si verifichino gli avvenimenti riportati nei commi b, c, d, il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova uniranno le loro forze per combattere i traditori mobilitando, se richiesto dalla controparte, una forza proporzionale alla minaccia o in caso contrario partecipando per metà al pagamento delle spese affrontate per la mobilitazione di truppe.


Articolo VII - della partecipazione ad altri trattati -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altri parti firmatarie e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


Articolo VIII - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo IX - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

e) Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra, ogni annullamento del trattato in situazione di guerra dichiarata da parte di terzi è un atto di tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.


Articolo X - del mancato rispetto del trattato -

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione economia della parte danneggiata per il valore stabilto in 15.000 ducati.


Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato al Castello Sforzesco di Milano il 21 maggio 1458


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert
Duchessa di Milano
Baronessa di Bellusco
Genova Sigilloducef8Genova Zxv6sh


Massimiliano Eleinad Ridolfi
Gran Ciambellano di Milano

Genova CiambellanoV



In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Erazmus Ciolek Witelo della Rovere, Doge della Repubblica di Genova
Abelardo Babj d'Altavilla, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova


Genova Verdexi4ym5hi6
Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyMer 16 Giu 2010, 22:52

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E GENOVA


Articolo primo

a)
Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Genova, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
La Repubblica di Genova riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Genova è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Genova a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Genovese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a)
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.


Articolo quarto

a)
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.



Articolo quinto

a)
Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 2 Maggio 1456, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Milano, Castello Sforzesco il 11/06/1458


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco

Genova Sigilloducef8Genova Zxv6sh

Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano

Genova CiambellanoV



In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Alemanno III Carroz
Doge della Repubblica di Genova
Conte di Valle Scrivia
Genova Verdexi4ym5hi6Genova Potus2

Rewold Tagoret della Rovere
Gran Ciambellano della Repubblica di Genova

Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyGio 17 Giu 2010, 23:49

TRATTATO NULLO DA NOVEMBRE 1460
Citazione :

Noi Maria Jolanda Stibbert, detta "Mariaiolanda" Duchessa del Ducato di Milano, Baronessa di Bellusco, e Alemanno III Carroz, detto "Potus", Doge della Repubblica di Genova, Conte di Valle Scrivia confermano la validità del Trattato di Cooperazione Giudiziaria posto in essere tra i rispettivi regni in data 23 Maggio 1456 tra gli allora rispettivi regnanti Genoveffa Rumble Marshmallow e Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco.

Redatto al Castello Sforzesco in data 03 giugno 1458

Per il Ducato di Milano

Maria Jolanda Stibbert, detta "Mariaiolanda"
Duchessa di Milano
Baronessa di Bellusco
Genova Sigilloducef8Genova Zxv6sh

Per la Repubblica di Genova
Alemanno III Carroz, detto "Potus"
Doge di Genova
Conte di Valle Scrivia


Genova Genverzn8Genova Potus2


Ultima modifica di Eleinad il Mar 21 Mag 2013, 19:13 - modificato 1 volta.
Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyMer 07 Mar 2012, 06:02

Trattato terminato ad Agosto 1460

Citazione :
TRATTATO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA IL DUCATO DI MILANO E LA SUPERBA REPUBBLICA DI GENOVA

Nella loro grande saggezza, Maria Vittoria Lilih43 Barbarigo Doge di Genova e Augusta Lucilla De Claudis detta Poppea, Duchessa di Milano hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione economica che vincola i popoli della Superba Repubblica di Genova e del Ducato di Milano.


Articolo I - del commercio -

a) Il Ducato di Milano si impegna a fornire alla Superba Repubblica di Genova, un quantitativo mensile di 500 borse di mais a 2,80 ducati ciascuna, dal momento della firma sino a 180 giorni, per un totale di 1400 ducati al mese.
Tutti i valori sono da considerarsi tasse escluse.

b) La Repubblica di Genova s'impegna ad inviare un suo emissario ad Alessandria o Fornovo il 10 di ogni mese, salvo differenti disposizioni, decise di comune accordo fra i rispettivi Ministri del Commercio.

c) Nel caso in cui una delle due parti non riesca a mantenere gli obblighi assunti per problemi motivati, i ministri del commercio si accorderanno per risolvere questo problema, mediante dilazionamento o tipi diversi di pagamento.


Articolo II - della validità,modifica e chiusura del contrattato -


Il seguente contratto avrà una validità di 6 mesi ed è rinnovabile alla sua scadenza nonchè ridiscutibile dalle parti.
Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.



Fatto a Milano li 03/02/1460

In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Il Doge
Maria Vittoria Lilih43 Barbarigo
Genova Genverzn8

Il Ministro del Commercio
Annina Pucci Guerra

In rappresentanza del Ducato di Milano.

La Duchessa
Augusta Lucilla De Claudis
Poppea
Genova Sigilloducef8


Il Ministro del Commercio.
Ginevre Asburgo D'Argrovia
Ladygost


Ultima modifica di Eleinad il Mar 21 Mag 2013, 21:23 - modificato 1 volta.
Torna in alto Andare in basso
Eleinad

Eleinad


Maschio
Numero di messaggi : 2030
Età : 34
Località : alessandria
Umore : sereno
Data d'iscrizione : 11.09.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptySab 04 Mag 2013, 03:27

Il Trattato di Cooperazione giudiziaria, fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova, non sono più in vigore da Novembre 1460, per volontà della Duchessa Arthemisia De Luna De Curtis, in seguito al mancato adempimento dello stesso da parte della Superba.
Torna in alto Andare in basso
pusu92

pusu92


Maschio
Numero di messaggi : 2824
Località : Pavia
Data d'iscrizione : 04.10.10

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyMer 06 Mag 2015, 00:15

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova

Nella loro grande saggezza, Frank William Abagnale Jr., Duca di Milano e Alexandra Aleramica Imperiali Ludovisi, Doge della Repubblica di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del Ducato di Milano e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e sottoposto a giudizio secondo le leggi vigenti nello stato in cui ha commesso il crimine. Inoltre in base alla gravità del reato e su richiesta esplicita l'imputato potrà essere inserito nelle liste nere, nel rispetto delle leggi vigenti nello stato richiedente, e nel limite delle proprie possibilità logistiche.
Sarà altresì lo stato richiedente a comunicare l'uscita dalle liste nere, del soggetto.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del richiedente
    Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra Pubblici Ministeri e Giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del richiedente.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il Pubblico Ministero richiedente si farà carico di redigere l'atto d'accusa, sottoponendo all'attenzione del collega le leggi e le prove su cui si basa.
Il Giudice ricevente dovrà emettere la sentenza basandosi sulle leggi dello stato richiedente. A conclusione del processo invierà tutti gli atti al collega, allegando anche un documento con le motivazioni della sentenza, qualora non fossero già adeguatamente e dettagliatamente espresse al momento del giudizio.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri dell'apparato giuridico dei due contraenti (Prefetti, Capitani e via dicendo) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le informazioni relative a individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio dell'imputato.

Articolo V - della richiesta

Citazione :
Ducato/Repubblica di _________

         Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

         Emittente (nome, funzione):

         Data:

         Individui accusati (nomi):

         Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

         Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

         Dossier completo delle prove relativo al caso:

         Articoli di legge sui quali si basa la richiesta:

         Scheda d'identità di o degli individui:

         Note:

Articolo VI - dei termini di giudizio
La denuncia deve essere valutata entro due settimane dalla comunicazione ed il processo avviato.
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra fasi processuali e pronuncia del verdetto.
Se i termini sono passati, le disposizioni del presente Trattato potranno essere annullate dallo stato che aveva inoltrato la denuncia.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
     In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Nel caso in cui entrambi i contraenti siano membri dello Sring, qualora non sia trovato un accordo sull'indennità entro 30 giorni dalla segnalazione dell'infrazione, le parti si sottoporranno al giudizio insindacabile di Sua Maestà Imperiale.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una nella lunga madre dell'altro contraente. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano il 4 maggio 1463

In nome della Repubblica di Genova,

Genova 2m7azkl
Doge della Repubblica di Genova

Genova V19


In nome del Ducato di Milano,

Genova Sltift
Duca del Ducato di Milano

Genova 4AZfUT2Genova 33xy7hg

Alberto Decimo Bentivoglio
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Visconte di Sarmato
Cavaliere di benemerenza del Ducato di Milano

Genova 1rZO1k2Genova Pususigilliverde

Torna in alto Andare in basso
sara8383
Ambasciatore Milanese
Ambasciatore Milanese
sara8383


Femmina
Numero di messaggi : 1302
Località : Pavia
Data d'iscrizione : 17.05.12

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyGio 04 Feb 2016, 21:44

Citazione :
Trattato di Aiuto reciproco fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova


Nella loro grande saggezza e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace Silvia Laura Cybo Malaspina Asburgo d'Argovia, Duchessa di Milano, e Maria Ginevra IV Carroz la Dogessa di Genova, massimi rappresentanti dei rispettivi stati, facenti parte del Sacro Romano Impero Germanico, hanno scelto di mettere per iscritto il presente trattato di aiuto reciproco fra i propri popoli e governi, nel rispetto dell'accordo di pace firmato al Castello Sforzesco in data 20 gennaio 1464.


Articolo I - del riconoscimento -

a) Il Ducato di Milano riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova riconosce di non avere alcuna legittima sovranità dul Ducato di Milano.


Articolo II - dei territori -

a) Il Ducato di Milano riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Genova e s'impegna a nome delle proprie terre a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
b) La repubblica di Genova riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Milano e s’impegna a nome della sua Repubblica a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.


Articolo III - dei nemici pubblici-

a) Sarà cura dei prefetti sia di Milano sia di Genova,  l'inserimento di una lista comune di soggetti potenzialmente pericolosi per i due Principati, al fine di monitorarli e salvaguardare la sicurezza di entrambi gli stati.

b)creazione di una sala, presso il Castello Sforzesco, dove verranno confrontate le liste


Articolo IV - della non aggressione -

a) Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione militare aggressiva l'una verso l'altra.

b) Il Ducato di Milano e la Republica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

c) La Repubblica di Genova rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni milanesi, da parte di cittadini genovesi o militanti.

d) Il Ducato di Milano rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni genovesi, da parte di cittadini milanesi o militanti.


Articolo V - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della  controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra.  L' annullamento dello stesso in situazione di guerra dichiarata, da parte di terzi  costituirà un atto di tradimento e come tale verrà giudicato dall'Imperatore.


Articolo VI- del mancato rispetto del trattato -

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto alla possibilità per la parte lesa di un arbitrato imperiale.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato al Castello Sforzesco di Milano il 20 gennaio 1464


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Silvia Laura Cybo Malaspina Asburgo d'Argovia
Duchessa di Milano

Genova 4AZfUT2 Genova 63fZYNB


Gran Ciambellano di Milano
Genova Q3WHBds
Genova 1rZO1k2Genova ArM1Qb8


Ambasciatore di Milano


Genova 2lsyyx2
Genova W9jxix Genova IaKp56F


In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Doge della Repubblica di Genova

Genova Vqqic9.jpg_zpsbebx3dgx

Genova V19Genova Mginev19

Referente dell'Ambasciata della Repubblica di Genova
Alexandra Aleramica Imperiali Ludovisi
Genova 2u7q6ix



Torna in alto Andare in basso
Aradia_esperia

Aradia_esperia


Femmina
Numero di messaggi : 365
Località : Pavia
Data d'iscrizione : 22.08.14

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyVen 28 Apr 2017, 22:57

Citazione :
[rp]Trattato di Aiuto reciproco fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova


Nella loro grande saggezza e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace Sulana Alfieri de Claudis, Duchessa di Milano, e Maria Ginevra IV Carroz la Dogessa di Genova, massimi rappresentanti dei rispettivi stati, facenti parte del Sacro Romano Impero Germanico, hanno scelto di mettere per iscritto il presente trattato di aiuto reciproco fra i propri popoli e governi, nel rispetto dell'accordo di pace firmato al Castello Sforzesco in data 28 Aprile 1465.


Articolo I - del riconoscimento -

a) Il Ducato di Milano riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova riconosce di non avere alcuna legittima sovranità dul Ducato di Milano.


Articolo II - dei territori -

a) Il Ducato di Milano riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Genova e s'impegna a nome delle proprie terre a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
b) La repubblica di Genova riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Milano e s’impegna a nome della sua Repubblica a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.


Articolo III - dei nemici pubblici-

a) Sarà cura dei prefetti sia di Milano sia di Genova, l'inserimento di una lista comune di soggetti potenzialmente pericolosi per i due Principati, al fine di monitorarli e salvaguardare la sicurezza di entrambi gli stati.

b)creazione di una sala, presso il Castello Sforzesco, dove verranno confrontate le liste


Articolo IV - della non aggressione -

a) Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione militare aggressiva l'una verso l'altra.

b) Il Ducato di Milano e la Republica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

c) La Repubblica di Genova rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni milanesi, da parte di cittadini genovesi o militanti.

d) Il Ducato di Milano rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni genovesi, da parte di cittadini milanesi o militanti.


Articolo V - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra. L' annullamento dello stesso in situazione di guerra dichiarata, da parte di terzi costituirà un atto di tradimento e come tale verrà giudicato dall'Imperatore.


Articolo VI- del mancato rispetto del trattato -

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto alla possibilità per la parte lesa di un arbitrato imperiale.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato al Castello Sforzesco di Milano il 22 Aprile 1465


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Sulana Alfieri de Claudis
Duchessa di Milano

Genova 4AZfUT2 Genova HuY3E0U

Serena della Carmagnola Asburgo d'Argovia
Gran Ciambellano di Milano
Genova 1rZO1k2Genova Vmwxhx

Rebecca Sofia di Montefeltro

Ambasciatore di Milano

Genova 1npmcXY


In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Doge della Repubblica di Genova

Genova Vqqic9.jpg_zpsbebx3dgx

Genova V19Genova Mginev19

Gran Ciambellano della Repubblica di Genova
Nicola Aleramico Imperiale
Genova PaTNfyVGenova DHNGFP3[/rp]
Torna in alto Andare in basso
Aradia_esperia

Aradia_esperia


Femmina
Numero di messaggi : 365
Località : Pavia
Data d'iscrizione : 22.08.14

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyVen 28 Apr 2017, 23:01

Citazione :
[rp]
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova


Nella loro grande saggezza, Sulana Alfieri de Claudis, Duchessa di Milano e Maria Ginevra VI Carroz, Doge della Repubblica di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del Ducato di Milano e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e sottoposto a giudizio secondo le leggi vigenti nello stato in cui ha commesso il crimine. Inoltre in base alla gravità del reato e su richiesta esplicita l'imputato potrà essere inserito nelle liste nere, nel rispetto delle leggi vigenti nello stato richiedente, e nel limite delle proprie possibilità logistiche.
Sarà altresì lo stato richiedente a comunicare l'uscita dalle liste nere, del soggetto.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del richiedente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra Pubblici Ministeri e Giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del richiedente.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il Pubblico Ministero richiedente si farà carico di redigere l'atto d'accusa, sottoponendo all'attenzione del collega le leggi e le prove su cui si basa.
Il Giudice ricevente dovrà emettere la sentenza basandosi sulle leggi dello stato richiedente. A conclusione del processo invierà tutti gli atti al collega, allegando anche un documento con le motivazioni della sentenza, qualora non fossero già adeguatamente e dettagliatamente espresse al momento del giudizio.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri dell'apparato giuridico dei due contraenti (Prefetti, Capitani e via dicendo) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le informazioni relative a individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio dell'imputato.

Articolo V - della richiesta

Citazione :
Ducato/Repubblica di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta:

Scheda d'identità di o degli individui:

Note:

Articolo VI - dei termini di giudizio
La denuncia deve essere valutata entro due settimane dalla comunicazione ed il processo avviato.
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra fasi processuali e pronuncia del verdetto.
Se i termini sono passati, le disposizioni del presente Trattato potranno essere annullate dallo stato che aveva inoltrato la denuncia.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Nel caso in cui entrambi i contraenti siano membri dello Sring, qualora non sia trovato un accordo sull'indennità entro 30 giorni dalla segnalazione dell'infrazione, le parti si sottoporranno al giudizio insindacabile di Sua Maestà Imperiale.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una nella lunga madre dell'altro contraente. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano il 28 Aprile 1465

In nome della Repubblica di Genova,

Genova Vqqic9.jpg_zpsbebx3dgx
Doge della Repubblica di Genova

Genova V19


In nome del Ducato di Milano,

Sulana Alfieri de Claudis
Contessa di Varese
Duca del Ducato di Milano
Genova 4AZfUT2

Serena della Carmagnola Asburgo d'Argovia
Cavaliere di Spira, Castellana di Agogna
Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Genova 1rZO1k2Genova Pususigilliverde
[/rp]
Torna in alto Andare in basso
sulana

sulana


Femmina
Numero di messaggi : 478
Località : Novara
Data d'iscrizione : 30.04.09

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyVen 28 Apr 2017, 23:11

Molto bene GC, questo il mio sigillo e la firma

Genova 15hd3rp

Genova HuY3E0U
Torna in alto Andare in basso
Umberto_II
Gran Ciambellano
Gran Ciambellano
Umberto_II


Numero di messaggi : 367
Data d'iscrizione : 28.10.08

Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova EmptyMer 25 Gen 2023, 18:06

Annulla e sostituisce i precedenti:

Trattato Status Ambasciatori Genova-Milano

[rp]TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUS DI AMBASCIATORI DI MILANO E GENOVA


Articolo primo

a)
Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Genova, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
La Repubblica di Genova riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.

b) L'Ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Genova è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Genova a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore Genovese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a)
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e Ambasciatori) della Repubblica di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e Ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che dovrà assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico ospite prima di compiere una qualunque azione dovrà ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione di presenza da parte delle autorità del paese ospitante.

c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'Ambasciatore della Repubblica di Genova. L'Ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciatore di Milano. L'Ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.


Articolo quarto

a)
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca/Doge stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.



Articolo quinto

a)
Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 11/06/1458, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Genova il 23 gennaio 1471


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Sua Eccellenza, Ginevre Asburgo d’Argovia
Duchessa di Milano


Genova EYaTc28Genova H4E92Cd

Il Gran Ciambellano,
Genova 8D0nXIe
Genova WuWJQMtGenova O1dtJvr


In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Il Doge della Superba Repubblica di Genova


Genova FirmaBea


Genova A7xMcI0

Genova Firma-telly

Il Gran Ciambellano della Superba Repubblica di Genova

Genova R56lOh3


Annulla e sostituisce i precedenti

[/rp]


Trattato di Amicizia Genova-Milano

[rp]
Trattato d'Amicizia tra la Superba Repubblica di Genova e il Ducato di Milano

Articolo I - Della partecipazione a qualsiasi trattato

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con entità terze.
Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio, a sovvertire o destabilizzare il governo legittimo e/o la politica interna di uno dei due contraenti.


Articolo II - Della non aggressione


1. Il Ducato di Milano e la Superba Repubblica di Genova si impegnano a non intraprendere azioni militari l'una contro l'altra.
Di conseguenza non invieranno nel territorio della controparte le proprie armate e/o imbarcazioni da guerra, salvo un'esplicita autorizzazione dello Stato ospitante e/o del Sacro Romano Impero.

2. Le due parti non saranno ritenute responsabili di potenziali disordini commessi da armate o navi non legittime venute dall'una o dall'altra provincia.
Entrambi i contraenti hanno il dovere di segnalare movimenti sospetti e si impegnano a unire le proprie forze per combattere eventuali traditori.

3. Il Ducato di Milano e la Superba Repubblica di Genova, con i loro rispettivi Consiglieri e cittadini, s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (ribellioni, assalti, affondamenti, turbative dei mercati, proclami pubblici e/o privati, accordi e/o trattati di cui all'Articolo I, etc.).
Nel caso in cui ciò avvenisse, si risolveranno in via diplomatica  i reclami e le controversie. Le Parti contraenti, di comune accordo, decideranno come agire nei confronti dell'autore dei disordini.


Articolo III - Del commercio


1. I Ministri economici di entrambe le Province si impegnano a collaborare e se necessario, a scambiarsi informazioni che non rivelino dati in grado di compromettere la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale della propria provincia.

2. Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Ducato di Milano e la Superba Repubblica di Genova si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Il costo del trasporto sarà stabilito ogni volta dagli accordi e dai contratti stipulati tra le due Province.

3. Le parti contraenti si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra e a punire gli eventuali autori se provenienti dai propri territori o se agiscono sulla zona di propria competenza.


Articolo IV - Della cultura

1.  Il Ducato di Milano e la Superba Repubblica di Genova si impegnano a favorire tra di esse lo scambio culturale, artistico e scientifico, mediante l'allestimento di eventi (mostre, corsi, feste, fiere) che verranno organizzati per aumentare il prestigio di entrambi i territori.

2. Le parti contraenti si impegnano, se richiesto, a creare un'apposita sala ove i propri medici potranno confrontarsi e sostenersi reciprocamente in caso di epidemie.


Articolo V - Dell'entrata in vigore del trattato

1. Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, dal momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo.

Articolo VI - Della modifica del trattato

1. Il presente Trattato può essere, in tutto o in parte, modificato con il consenso di una delle parti.
2. In caso di accordo, ogni parte forma una delegazione che discuterà i nuovi termini del Trattato.
3. Fino alla chiusura dei lavori delle delegazioni, il presente Trattato rimane in vigore.
3. In caso di disaccordo, il presente Trattato rimane in vigore.

Articolo VII - Dell'inadempimento e del recesso

1. Le parti contraenti si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
2. In caso di inadempimento grave, la parte danneggiata può recedere dal Trattato; oppure accettare l'inadempimento confermando, con lettera ufficiale, la validità del presente Trattato.
3. La decisione di cui al comma 2 deve essere comunicata entro 4 (quattro) giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3 senza che la parte danneggiata si sia attivata, si dà per scontata l'accettazione dell'inadempimento.
5. Qualora le parti non siano d'accordo sulla qualificazione dell'inadempimento o sulla procedura da seguire, si impegnano a rimettere la decisione alla Corte d'Appello Imperiale.

Articolo VIII - Della risoluzione del trattato

1. Ciascuna parte, in tempo di pace, può chiedere all'altra parte la risoluzione del Trattato con lettera ufficiale.
2. La parte cui sia stata richiesta la risoluzione può prenderne atto, oppure contestare eventuali inadempimenti, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta.
3. In caso di mancata risposta, oppure di risposta tardiva, nei termini di cui al comma 2, il Trattato si intende risolto.
4. Il Trattato cessa a partire dal giorno dopo la risposta di accordo sulla risoluzione oppure dal giorno successivo allo scadere dei termini di cui al comma 2.
5. il Trattato si risolve di diritto qualora una delle parti si dichiarasse indipendente dallo SRING oppure qualora il Reggente locale non ottenesse il riconoscimento imperiale.

Firmato a Genova il 23 gennaio 1471


In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Il Doge della Superba Repubblica di Genova


Genova FirmaBea

Genova A7xMcI0

Genova Firma-telly


Il Gran Ciambellano della Superba Repubblica di Genova

Genova R56lOh3


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Duca
Sua Eccellenza, Ginevre Asburgo d’Argovia

Genova EYaTc28Genova H4E92Cd


Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Genova 8D0nXIe
Genova WuWJQMtGenova O1dtJvr


[/rp]
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato





Genova Empty
MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova Empty

Torna in alto Andare in basso
 
Genova
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Ringraziamenti da Genova
» Arrivo del Doge di Genova
» Dalla Repubblica di Genova
» Arrivo del Cancelliere di Genova
» Arrivo del Doge di Genova

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Castello sforzesco del Ducato di Milano :: Ingresso del Castello :: Archivio dei Trattati :: Paesi Italici-
Vai verso: