Wuendalina
Numero di messaggi : 949 Località : Alessandria - Ducato di Milano Data d'iscrizione : 28.08.08
| Titolo: Somerset Sab 04 Ott 2008, 21:36 | |
| - Citazione :
Justice cooperation’s treaty between Milan’s Duchy and Somerset County
In their almighty wisdom, the Lords Lord_justinian, Count of Somerset, and KleeOtr, Duke of Milan, wished to express their friendship by establishing a judicial treaty binding Duchy of Milan and Somerset citizens to preserve that friendship over years.
Article I – About cooperation principle 1. If an accused person flees from a territory allied by this treaty in an attempt to flee justice, he will be either extradited or judged, by mutual agreement by duly appointed judicial authorities upon who's lands he was arrested.
Article II – About requesting law Concerning the mutual agreement, it implies a full cooperation between prosecutors and judges from both countries in order that the defendant receive a judgment he would have received if he hadn't fled. The accused should also be provided a competent defence council by the Country in which he was arrested.
Article III – About judgement procedure The procedure will be the following : - Indictment on demand by the Duchy holding jurisdiction over the crime committed. Requesting Duchy prosecutor will write the bill of indictment. Proof of Evidence against the accused will be required from the Requesting Duchy to the responding Duchy prior to posting of any indictment. - The whole procedure is under the primary jurisdiction of the requesting duchy. The Local responding Judge will write the sentence, but will show motives of his decision following the law of the requesting duchy.
Article IV – About officer’s cooperation Collaboration is required between juridical authorities from both duchies in order to keep the laws of both the requesting and responding Duchies respected. Juridical officers (Public Prosecutor, Judge, Sergeant, Captain and Constable ) will cooperate about:
- sharing information about person or group of person who are identified as potentially dangerous;
- enforcing the law when a criminal is in the territory of one of the contracting countries and an offence is committed.
Article V – About the request Issued by an officer of one of the contracting duchies, it have this form:
- Citazione :
- Duchy/County of_________
Type of the request: Sharing information/Enforcing the law
Issuer (name, function):
Date:
Accused (name):
Offence/crime or danger description:
Offence/crime localization:
Title n°: (only in case of Sharing information):
Player profile:
Article VI – About added dispositions The added dispositions, in particular about accused’s rights will discussed by Judge, Public Prosecutor and Constable of both countries. The contracting’s Chamberlain will archive the preceedings.
Article VII – About treaty validity If a contractor disregards his fidelity to the King or the Emperor, this treaty is considered automatically cancelled.
Article VIII – About treaty disregards In peacetime as in war contest, disregard of any clause(s) within this treaty frees the other party of his commitment until a compensation is made/or agreements can be reached.
Article IX – About treaty cancellation To Cancel: A mail from the Duke will be sent to the other Duke. This one has 4 working days to answer. If a official response won’t arrive this treaty will be considerate cancelled. The contractor bind themselves to publish an official and formal declaration in the Duchy's Inn.
Article X – About treaty modification A full or partial rewriting of the treaty or even his cancellation can be decided by mutual consent. This treaty is written in English and in Italian language, and both version have the same validity and validity.
Signed at the Embassy of Milan's Duchy in Bristol the 17/10/1455.
In the name of Somerset County: Lord_justinian, Count of Somerset; Lethion, Somerset Chamberlain.
In the name of Milan's Duchy: Duke Bosio I Sforza (aka KleeOtr)
Somerset County witness: Giangio, Somerset Ambassador; Milan’s Duchy witness: Idarne Borromeo Pelagio, Italian Ambassador
Lord_Justinan Duke of Somerset
- Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e la Contea del Somerset.
Nella loro grande saggezza, KleeOtr, Duca di Milano e, Lord_justinian, Conte del Somerset, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincola i popoli del ducato di Milano e la Contea del Somerset.
Articolo I - del principio di cooperazione Ogni individuo che ha commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole viginenti nel territorio di un contraente dovrà, su domanda, essere ricercato, recepito, messo in carico ed essere giudicato dal contraente sul territorio del quale l'individuo si trova o è sospettato di trovarsi.
Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente L'indagine, l'arresto, la messa a giudizio, essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato ricorrente), il contraente sul territorio del quale questi passi sono effettuati si impegna a rispettare il diritto del contraente richiedente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione).
Articolo III - della procedura di giudizio Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo, che renderà l'atto d'accusa successivamente.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice del ricorrente redige l'atto di giudizio premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo per parere. Quest'ultimo resto sovrano nel suo giudizio, e motiverà quest'ultimo per mezzo della legge e del usuale del ricorrente.
Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericoloso. Informano così, esprimendo un parere di cautela, che può influire su un contraente sul suo territorio;
- osservando la giustizia quando un'offesa o crimine è stata commessa e che l'imputato è sul territorio di un contraente. Esprimono allora un parere di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, di accusa, ed il giudizio della persona accusata.
Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
- Citazione :
- Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Parere di ricerca/parere di cautela
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui: Articolo VI - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederro all'archiviazione dei processi.
Articolo VII - della validità del trattato Qualora un contraente non abbia rispettato o abbia rotto la sua fedeltà a suo Re o il suo imperatore, il presente trattato può essere de facto denunciato automaticamente dall'altro contraente, senza indugio, senza che nessuna compensazione possa essere imposta. Il trattato denunciato è immediatamente considerato come nullo.
Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato passato nullo questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo X - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla firma da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una inglese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano a Bristol. In nome della Contea del Somerset: Lord_justinian, Conte del Somerset Lethion, Ciambellano del Somerset
In nome del Ducato di Milano: - KleeOtr, Principe Di Milano
Testimone per la Contea del Somerset: - Giangio, Ambasciatore del Somerset
Testimone per il ducato di Milano: - Idarne Borromeo Pelagio, Ambasciatore Di Milano
Lord_Justinan Duke of Somerset
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Lu.94 Ambasciatore Milanese
Numero di messaggi : 832 Località : Pavia Data d'iscrizione : 11.02.19
| Titolo: Re: Somerset Gio 06 Giu 2019, 17:48 | |
| TRATTATO DA CONSIDERARSI NULLO PER DECADIMENTO CONTEA. | |
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