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Trattato d'amicizia tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di MilanoNella loro grande saggezza S.S.I. Mariano III Carroz D'Oria, noto come "J18" e S.E. Luna Mya Rinaldi,"Lu.94",Duchessa di Milano, desiderano mettere per iscritto il presente trattato, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione reciproca.
Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato.
2. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio, a sovvertire il governo legittimo, o a destabilizzare la politica e/o l'economia interna, del contraente.
Articolo II - della non aggressione1. Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione aggressiva l'una verso l'altra né i rispettivi consiglieri e cittadini dovranno sostenere o incoraggiare disordini (sommosse, assalti, turbative dei mercati, proclami pubblici e/o privati, etc) che mettano a rischio il Ducato amico.
2. Le parti contraenti non saranno ritenute responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'una o dall'altra provincia, e potranno agire in piena autonomia per combattere la minaccia.
3. Nel caso in cui, alcune armate legittime di uno dei contraenti, invada, aggredisca o faccia un torto alla controparte, le due potenze uniranno le loro forze per combattere i traditori.
Articolo III - del commercio1. I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.
2. Qualora la situazione politico-economica lo permetta, La Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano si impegnano a favorire i commerci fra le controparti. Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province.
3. Le Parti contraenti si impegnano a non effettuare azioni che potrebbero condurre ad una destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Articolo IV - delle acque territoriali e il loro accesso1. Le parti contraenti si impegnano a riconoscere le acque territoriali della controparte. Esse comprendono tutti i fiumi che attraversano il territorio di ciascuna parte contraente e la zona di mare che si estende fino a tre miglia nautiche dalle sue coste.
2. Entrambe le parti possono muoversi nelle suddette acque secondo i limiti stabiliti dalle rispettive leggi. Nello specifico si impegnano a rispettare le leggi del loro alleato in materia di navigazione e ormeggio.
Articolo V - della cultura1. Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra loro, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.
2. I contraenti si impegnano a creare un'apposita sala, ove, i propri medici possano confrontarsi per lo studio e l'analisi delle malattie e delle loro rispettive cure.
3. In accordo con il calendario lezioni della propria Università, i contraenti si impegnano a mettere a disposizione i professori nel caso in cui l'ateneo della provincia alleata ne abbia necessità per soddisfare le richieste degli studenti. Le spese di viaggio del docente alla città più vicina saranno a carico del Ducato che dà ospitalità; i professori ospiti si impegnano a rispettare gli orari e i salari dell'ateneo ospitante.
Articolo VI - della modifica del trattato1. Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
2. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo VII - della rottura del trattato1. Le parti contraenti si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
2. Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .
3. Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
4. Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale alla controparte. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni per prenderne atto. In assenza di una risposta ufficiale, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
5. Il presente trattato non potrà essere annullato in tempo di guerra. In caso ciò avvenga sarà considerato come un atto di Tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.
Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato1. Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
Siglato al Castello Sforzesco di Milano il XIX Maggio A.D. MCDLXIXPer la Repubblica di Firenze
Mariano III Carroz D'OriaSignore di FirenzeDante Della Scala
Gran Ciambellano di FirenzeIlderico da Volterra
Console di FirenzeDomenico Foscari
Ambasciatore di FirenzePer il Ducato di Milano
Sua EccellenzaDuchessa di Milano
Gran Ciambellano[/rp]