Castello sforzesco del Ducato di Milano
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 Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica

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Wuendalina

Wuendalina


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Località : Alessandria - Ducato di Milano
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MessaggioTitolo: Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica   Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica EmptyVen 12 Set 2008, 00:38

Citazione :

Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica


Nella loro grande saggezza, Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa di Milano e Sua Eccellenza Padre Ralph, Vescovo di Milano, hanno deciso di mettere per iscritto il presente concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica, al fine di suggellare il rapporto spirituale che lega il popolo milanese alla Santa Madre Chiesa.


Articolo I

L'Aristotelismo è la religione ufficiale dell'Imperatore, del Sacro Romano Impero e, per conseguenza, del Ducato di Milano. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.

Articolo II

Con il presente Accordo di Concordato la Chiesa Aristotelica Romana e il Ducato di Milano affermano che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene dello Stato.

Articolo III

Con il presente Accordo il ducato di Milano riconoscendo che la Chiesa è l'unica detentrice della verità Aristotelica riconosce anche tutti i suoi ordini religiosi militari e non. La santa Chiesa, nella figura del Vescovo, si impegnerà perché i suddetti ordini rispettino le leggi del Ducato.

Articolo IV

Il Ducato di Milano riconosce che la circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica, e che la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica;

Articolo V

In caso di conflitti (tanto scontri con briganti che guerre a tutti gli effetti) la Chiesa Aristotelica Romana garantisce che i membri del clero daranno supporto allo Stato nella maniera che gli stessi ed il loro Vescovo riterranno più opportuna, dalla cura delle anime sul campo di battaglia alla partecipazione diretta agli scontri, a meno di esplicite disposizioni contrarie date dal Duca stesso o, in sua vece, dal Capitano;

Articolo VI

La Chiesa riconosce la piena autorità del Ducato di Milano nel perseguire membri della Chiesa che abbiano contravvenuto a leggi civili del Ducato stesso.

Articolo VII

Il Ducato di Milano riconosce il diritto della Chiesa Aristotelica di perseguire i reati contro la religione mediante l'utilizzo di apposite strutture giudiziarie. Questi tribunali ecclesiastici saranno formati da membri del clero. La Chiesa può giudicare con questi tribunali qualsiasi membro del clero.
Il Ducato di Milano, attraverso la figura del giudice, si impegna a far eseguire il verdetto dei tribunali ecclesiastici, all'interno del rispetto delle leggi imperiali emanate da sua maestà l'imperatore, per tutti i verdetti che riguardano i membri del clero della chiesa Aristotelica.
Le pene comminate saranno coerenti con quanto scritto nel diritto canonico.
La chiesa si impegna a pagare al ducato i costi dell'apertura dei processi.

Articolo VIII

I reati di Diffamazione, Insulto, Abuso di Titoli o Cariche vengono estesi alla tutela dei membri del clero, in particolare del Vescovo, dei Preti, dei Cappellani civili e militari, dei Parroci, dei Diaconi.

Articolo IX

Qualunque bestemmia sarà considerata un'offesa diretta al Vescovo di Milano in quanto primo rappresentante della chiesa Aristotelica nel ducato, e giudicata di conseguenza.

Articolo X

Il Ducato di Milano si impegna a difendere la Chiesa facendo rispettare il Dogma Aristotelico sui territori sotto il suo controllo attraverso la legge sull'eresia.

Articolo XI

Per qualsiasi difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, la Chiesa Aristotelica Romana e il Ducato di Milano conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione mediante una Commissione formata dal Duca e dal Vescovo di Milano (o da loro fiduciari), riunita presso il Castello di Milano.

Articolo XII

Il presente Concordato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
Nel caso in cui una delle due parti desiderasse porre fine al presente Concordato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prenderne atto. Senza risposta ufficiale, il presente Concordato è considerato nullo passato questi termini. Le parti concordatarie si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del presente Trattato.


Firmato a Milano il 12 settembre dell'anno 1456

A nome del Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica Sigilloducef8

A nome della Santa Chiesa Aristotelica:

S.E. padre Ralph, Vescovo di Milano

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MessaggioTitolo: Re: Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica   Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica EmptyMar 25 Mag 2010, 03:14

Citazione :
Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica ed il Ducato di Milano

Preambolo

Con la presente il Ducato di Milano ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'Aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Ducato di Milano come Provincia di Confessione Aristotelica.

Questo Concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio Ducale di Milano o della Chiesa.
Il presente Concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
Tale Concordato annulla ogni precedente trattato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica.

Precisazioni lessicali:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Ducato

I.1 - Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale del Ducato di Milano. Il Ducato riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
Il Ducato di Milano riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 - Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Ducato di Milano.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, ed il Ducato di Milano, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:
• Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Ducato solo con il permesso degli Arcivescovi di Milano e Ravenna, previo consulto del Duca di Milano.
• È consentito che i fedeli di tali religioni tollerate aprano uno ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale del Ducato e sede Arcivescovile, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.
• Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 - Il Ducato di Milano riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre milanesi.

I.5 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.


II - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Ducato

II.1 - dell'Aristotelismo del Duca eletto

II.1.1
Il Credo Aristotelico, in quanto unica Vera Via alla salvezza, dev'essere la stella guida nella gestione del Ducato di Milano. Non esiste infatti benessere materiale se quello spirituale non è presente.
Il Duca di Milano, come massimo rappresentante del Ducato che governa, ne è il primo garante. Per questo motivo il Duca di Milano deve appartenere alla comunità dei fedeli (essere battezzato) oppure deve possedere un attestato ufficiale, firmato dagli Arcivescovi di Milano e Ravenna e da lui medesimo, in cui egli riconosce l'autorità della Chiesa Aristotelica come religione ufficiale dello Stato e giura di combattere eresia e blasfemia, e gli Arcivescovi lo dichiarano idoneo a governare il Ducato.

II.1.2
Nel caso in cui le condizioni indicate dal precedente paragrafo vengano a mancare, il presente Concordato verrà immediatamente rimesso in discussione. Si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno il Duca, l'Arcivescovo, e chiunque essi desiderino, per discutere del problema e trovare una soluzione.

I Consiglieri di Fede Aristotelica che hanno contribuito all'elezione di un Duca non soddisfacente le condizioni del precedente paragrafo devono essere consapevoli che la Chiesa può decidere di aprire un'istruttoria per giudicare le loro azioni.

II.1.3
I Consiglieri ducali non battezzati dovranno possedere un attestato arcivescovile di stima (nulla osta) altrimenti non potranno assumere alcun incarico in Consiglio, a meno che non vi sia penuria (permanente o temporanea) di Consiglieri ducali battezzati.


II.2 - della compatibilità tra uomini di Chiesa ed incarichi temporali

Come indicato dall'Enciclica "De Politeïa et Ecclesia", un membro del clero che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà. In questi casi è consigliabile chiedere sempre l'esplicito permesso dell’Arcivescovo.
Egli non potrà violare in tale missione i princìpi della Vera Fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria, ossia compiere degli atti che vanno contro i dettami descritti dal dogma e dal diritto canonico.

Questo articolo si integra con le indicazioni date dal Primo Concilio della Santa Chiesa Aristotelica Italiana, che stabilisce che un parroco e un Vescovo non si devono candidare a sindaco, a meno di situazioni di eccezionale gravità stabilite dall’Arcivescovo, e un Arcivescovo non si deve candidare al Consiglio ducale.


II.3 - del rappresentante della Chiesa Aristotelica nel Consiglio ducale

II.3.1
In caso il Duca non sia un fedele aristotelico, egli si impegna a chiamare l'Arcivescovo di Milano a sedere in Consiglio ducale, per consigliarlo in merito a questioni religiose e morali.
Nel caso il Duca sia battezzato, l'Arcivescovo di Milano siederà nel Consiglio ducale se il Duca lo riterrà opportuno.

II.3.2
L'Arcivescovo si impegna a non far parte di altri Consigli all'infuori di quello del Ducato di Milano.
L'Arcivescovo può, se lo ritiene necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica che ha risieduto per almeno quattro mesi all'interno del Ducato in sua sostituzione. Tale delegato dovrà avere l'approvazione del Duca.


II.4 - dei diritti e doveri degli uomini di Chiesa in Consiglio ducale

Persone appartenenti alla gerarchia ecclesiale possono accedere alle sale del Consiglio ducale in due modi: come rappresentante ecclesiastico ufficiale, secondo le modalità descritte dall'articolo II.3 del presente Concordato, o come Consiglieri in liste di partito regolarmente eletti, secondo l’articolo II.2 del presente Concordato.

Esse sono nella situazione speciale di avere dei doveri verso due istituzioni distinte: la Santa Chiesa Aristotelica e il Ducato di Milano. Per evitare conflitti di interesse e di coscienza si definiscono qui di seguito i rispettivi diritti e doveri.

II.4.1
L'eventuale rappresentante ecclesiastico nel Consiglio ducale dovrà giurare secondo il testo riportato qui di seguito. Egli si impegna pertanto a non rivelare mai informazioni che possano compromettere la sicurezza del Ducato, pena l'accusa di Alto Tradimento.

Nel caso in cui apprenda in Consiglio informazioni di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, dovrà indicare la natura del problema al Duca ed ai Consiglieri e cercare di trovare una soluzione in accordo con essi. Se i problemi persistono, è tenuto a informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae dopo averlo comunicato al Duca ed al Consiglio, ed eventualmente informare la popolazione milanese della presenza di atteggiamenti antiaristotelici in Consiglio ducale, spiegando la situazione nelle sue linee generali.

Se il Duca ritiene che il rappresentante aristotelico abbia abusato della sua posizione per diffondere dati sensibili, potrà chiedere l'apertura di un procedimento civile, presso il Tribunale ducale, ed ecclesiale, chiedendo una verifica del caso presso il Viceprimate Italico dello SRING.

Citazione :
Giuramento per il rappresentante ecclesiastico
Io, ..., come rappresentante ufficiale della Santa Chiesa Aristotelica nel Consiglio del Ducato di Milano, giuro che mi adopererò al massimo delle mie facoltà per il Bene del popolo di Milano, nel rispetto delle sue istituzioni e dei dettami di Santa Chiesa, seguendo le indicazioni contenute nel Concordato.

II.4.2
Un membro della Chiesa che, tramite regolari elezioni ducali, arrivi a sedere in Consiglio, deve giurare fedeltà al Duca e al Ducato e manterrà la segretezza sui temi discussi nelle sale del Consiglio secondo i termini stabiliti dalla legislazione ducale per i consiglieri eletti.

Nel caso in cui apprenda in Consiglio informazioni di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, egli seguirà le indicazioni del rappresentante ecclesiastico, e non potrà comunicare in prima persona al di fuori del Consiglio.

Se non vi è alcun rappresentante ecclesiastico in Consiglio, egli potrà svolgerne le funzioni come indicato nel paragrafo precedente.
Nel caso vi siano più membri della Chiesa eletti, in questo particolare frangente è necessario che parlino con una voce sola in difesa della Chiesa, e pertanto occorre che si consultino tra loro prima di ogni intervento. In caso di contrasti potranno chiedere al Duca di parlarne con una figura imparziale e di comprovata autorità (si consiglia il confessore personale del Duca) per un parere di terzi. Questi non potrà parlare di tale discussione ad alcuno, come sotto il segreto della confessione.


II.5 - della presenza di ecclesiastici nei Consigli cittadini

È fortemente auspicabile che il Vescovo (o, se la città non è sede vescovile, il parroco) sieda nel Consiglio Comunale della sua città, se esiste, in modo da aiutare il sindaco a conformare la politica cittadina ai principi aristotelici. Costui può, se lo ritiene necessario, delegare un chierico che ha risieduto almeno per quattro mesi nella città in sua sostituzione.


II.6 – del confessore personale del Duca

Se il Duca è Aristotelico, dovrà nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero del Ducato, con cui confidarsi e chiedere consiglio quando lo ritiene opportuno.
Il confessore ducale non siederà in Consiglio Ducale, a meno che non lo voglia il Duca.


II.7 - delle perorazioni araldiche dei nobili milanesi

II.7.1
Al momento di proporre patenti di nobiltà, il Duca è tenuto a ricordare che la Fede non è un valore secondario. Per tale motivo è fortemente auspicabile che egli si informi della condotta morale dei candidati che intende proporre, presso i Vescovi delle Diocesi di residenza dei candidati (o, in loro mancanza, ai parroci).

Nel caso il Duca proponga un nome che ha avuto parere negativo, l'Arcivescovo di Milano o Ravenna ha la possibilità di informare il Collegio di Araldica della situazione.

II.7.2
I nobili del ducato di Milano sono consapevoli dell’importanza che ha l’Aristotelismo, religione ufficiale, agli occhi dell’Imperatore. Per questo motivo essi, prima di perorare ufficialmente una causa di nobilato presso il Collegio Araldico Imperiale Italofono, sono tenuti a chiedere il parere del Vescovo (o, in sua mancanza, del parroco) della diocesi in cui risiede il loro candidato.

Come nel caso del paragrafo precedente, tale parere non sarà vincolante ma l'Arcivescovo può informare il Collegio di Araldica della contrarietà del clero verso tale nome.

III - Del ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi a livello civile.
Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Ducato di Milano, sia per i fedeli Aristotelici che per i non fedeli.

III.2 - Un'unione more uxorio (convivenza senza matrimonio) è considerata peccaminosa e non benedetta dall'Altissimo. I figli che nasceranno da tale unione, come quelli che avverranno all'interno di matrimoni non Aristotelici di qualsivoglia tipo, sono considerati figli naturali non legittimi, ossia bastardi. Se un'unione more uxorio viene successivamente regolarizzata tramite il matrimonio, i figli verranno quindi riconosciuti come legittimi.

III.3 - Il Ducato riconosce che l'educazione della prole debba avvenire all'interno di un nucleo familiare timorato dell'Altissimo e della Santa Chiesa. Per questo motivo le coppie sposate hanno la priorità in caso di adozione. L'adozione da parte di persone non sposate è consentita, ma deve essere seguita la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" presentata al termine di questa sezione come appendice.
In caso di annullamento di matrimonio l'adozione decade poichè il matrimonio risulta come mai celebrato. Se c'è il desiderio, da parte di un membro della coppia, di mantenere un figlio adottivo, la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" dovrà essere applicata.
La Santa Chiesa Aristotelica è l'unica istituzione che possa rendere un'adozione valida a livello civile.

III.4 - La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e ducali.
Il Diritto Canonico regola i doveri dei parroci e di ogni altra carica ecclesiastica verso la comunità.

III.5 - Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò di cui è venuto a conoscenza a seguito del Sacramento della Confessione.

III.6 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica.

III.7 - La Chiesa riconosce l'importanza della diffusione della conoscenza, e ritiene che solo persone dalla irreprensibile condotta morale possano trasmettere nei luoghi del sapere le competenze ad essa riconducibili. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università milanese per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.8 - Almeno un rappresentante dell’alto clero milanese dovrà assistere alle manifestazioni organizzate dal Duca e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Duca ne sia stato informato per tempo.
Parimenti, il Duca e i suoi Consiglieri, se battezzati, dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali hanno ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora l’Arcivescovo o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.

III.9 – Gli Arcivescovi di Milano e Ravenna si impegnano ad assegnare un membro del Clero milanese, se richiesto, ad ogni Compagnia Militare Milanese riconosciuta dal Ducato di Milano in qualità di Cappellano Militare, affinché possa portare conforto spirituale ai soldati.

III.10 - In caso di conflitti (scontri dell'esercito con briganti o guerre ufficialmente dichiarate) la Chiesa Aristotelica Romana garantisce che i membri del clero daranno supporto allo Stato nella maniera che gli stessi ed i loro Arcivescovi riterranno più opportuna, dalla cura delle anime sul campo di battaglia alla partecipazione diretta agli scontri, in accordo alle disposizioni concordate col Duca stesso o, in sua vece, con il Capitano delle armate ducali.

Citazione :
Appendice: procedura di adozione per cittadini non sposati

I
Nel caso un cittadino di Milano non regolarmente sposato, mosso da misericordia e pietà verso un'infante ancora in fasce, decidesse di prenderlo seco ed ammetterlo al proprio casato o famiglia, può farlo ma deve descrivere [in RP] nella Taverna del Ducato di Milano o in Piazza Italica, che contenga i seguenti passi:

• l'incontro con il figlio che intende adottare, in che occasione, condizioni, luogo, ecc.;
• compiere l'azione di prendere il pargolo e portarlo ad un monastero o ad una chiesa, affinchè i monaci oppure il parroco ne possano aver cura (al massimo specificare il nome del curato a cui si intende affidarlo);
• trascorso un periodo indicativo di 15/20 giorni dalla consegna del piccolo all'autorità ecclesiastica, se si è ancora intenzionati ad adottare, si dovrà fare richiesta [sempre nel RP] al parroco o al monaco che ha in custodia il piccolo, che a sua discrezione potrà richiedere da voi una prova della vostra buona fede (una donazione alla chiesa oppure ad un municipio, un pellegringgio verso una destinazione designata, non più distante di 3 giorni di marcia, ecc.). Il richiedente dovrà provvedere a fornire una prova dell'avvenuta missione all'autorità ecclesiastica che ha la custodia del pargolo.

II
Nel caso il richiedente sia non battezzato o apostata, una volta che avrà consegnato il pargolo al monastero/parrocchia, prima di presentare la richiesta definitiva di adozione egli dovrà procedere a seguire un corso sulla pastorale aristotelica presso un luogo che gli verrà indicato e dopo riceverà il battesimo.

III
L'adozione è proibita a persone dichiarate eretiche dalla Santa Chiesa.

IV
Nel caso il richiedente, entro il periodo di custodia del pargolo presso l'autorità ecclesiastica, convoli a giuste nozze, potrà non attendere il termine prestabilito per la richiesta di adozione e ricevere la patria podestà sul pargolo, sempre previa attestazione del certificato di matrimonio e dopo verifica da parte del curato.


IV - Della giustizia della Chiesa

IV.1 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Milano sono istituiti sul territorio del Ducato. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.2 - Il Tribunale Inquisitoriale è competente nei casi di: eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture o sulle reliquie dei Santi Aristotelici.

IV.3 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Milano.
Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, oppure questa preveda delle pene IG, il Duca e i suoi Consiglieri si impegnano a prestare ausilio alla procura ecclesiastica aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico", se richiesto dalla Chiesa.

IV.4 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma. Si specifica che la CAI non ha alcuna voce per quanto riguarda procedimenti giudiziari religiosi.

IV.5 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall’Arcivescovo di residenza dell'imputato, dal Duca, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice del Ducato. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


V - Dei privilegi del clero

V.1 – Gli Arcivescovi di Milano e Ravenna potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi del Ducato stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico.

V.2 - I chierici aristotelici potranno richiedere al Ducato una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Ducato.

V.3 – Il Ducato di Milano potrà aiutare i fedeli che vogliono diventare teologi [passare al livello 3 Via della Chiesa], con lo scopo successivo di assumere un ruolo ufficiale all'interno della Santa Chiesa, mediante un prestito oppure un dono (non oltre i 1000 dct) su richiesta dell'Arcivescovo di Milano o di quello di Ravenna, se fatta per parrocchie ricadenti sotto l’autorità del Ducato di Milano.
Questo prestito/dono sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro teologo rimarrà nel Ducato di Milano dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica sono riconosciuti come Ambasciatori della Santa Sede.

V.5 – I membri del Clero Aristotelico e i funzionari della Nunziatura Apostolica non saranno processabili dal Tribunale temporale per reati commessi riguardanti la propria missione. Sarà competente in questo caso solo il Tribunale Ecclesiastico dell’Arcidiocesi.
V.5.1 – Nel caso in cui il reato nulla abbia a che fare con lo svolgimento del proprio ministero, dunque nei casi di speculazione, schiavismo, brigantaggio, assalto ai municipi o assalto al castello della capitale, i membri dell'alto clero ed i funzionari della Nunziatura Apostolica saranno giudicati da un Tribunale composto dal giudice del Ducato e da un funzionario della Santissima Inquisizione; il verdetto di tale Tribunale, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.
Per i membri del basso clero la giustizia civile seguirà il suo corso consueto. È comunque consigliabile, particolarmente in caso di dubbio sulle motivazioni dell'atto, che venga sentita l'opinione dei superiori dell'ecclesiastico incriminato per un consulto.


Fatto in Milano, il vigesimoquarto giorno del quinto mese dell'anno MCDLVIII

Per il Ducato di Milano
Maria Jolanda Stibbert
Duchessa di Milano
Baronessa di Bellusco
Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica Sigilloducef8Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica Zxv6sh

Per il Ducato di Milano
Perlesvaus della Groana del Grillo
Ministro dei rapporti con la Chiesa
Barone di Castelcorniglio
Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica Perleverde


Per la Santa Chiesa Aristotelica Universale Romana

S.E. Mons. Ennio "Kemnos" Borromeo Pelagio
Arcivescovo Metropolitano di Milano
Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica Kemnos3

S.E. Saintgermain degli Ordelaffi
Arcivescovo di Ravenna
Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica Saintgermain3

Per il Consiglio Superiore della Nunziatura Apostolica

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Protonotaire Apostolique
Seigneur d'Arborio et de Sonnaz
Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica 100501055856755745942113Concordato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica Nonciaturepv

Segretariato Apostolico Italico
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Per gli Uffici locali della Nunziatura Apostolica

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