pusu92
Numero di messaggi : 2824 Località : Pavia Data d'iscrizione : 04.10.10
| Titolo: Trattato con la Guardia Episcopale Dom 12 Apr 2015, 23:13 | |
| - Citazione :
TRATTATO TRA LA GUARDIA EPISCOPALE E IL DUCATO DI MILANO
Per la grazia dell'Altissimo, Nella volontà di rafforzare i legami reciproci che li uniscono, Nel desiderio di veder trionfare la Vera Fede Aristotelica, fede del Ducato di Milano, Nell'augurio di rinnovare l'amicizia reciproca, Conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate, Conformemente alle usanze e alle leggi del Ducato di Milano, Conformemente al Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica e il Ducato di Milano, Il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica hanno discusso e ratificato il seguente trattato:
I. Premesse Gli Arcivescovi del Ducato potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi del Ducato stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico. Il Ducato di Milano riconosce l'autorità della Guardia Episcopale secondo le prerogative ed i limiti stabiliti dal Diritto Canonico e si impegna perciò a non ostacolare in alcun modo le sue azioni conformi al volere della Santa Chiesa. La Guardia Episcopale riconosce l'autorità temporale del Ducato di Milano, terra di Vera Fede Aristotelica, e si impegna a non andare contro gli interessi del potere amministrativo Ducale e Urbano.
II. Delle relazioni tra la Guardia Episcopale e il Ducato di Milano II.1 Ufficio di collegamento Al fine di stabilire una comunicazione ottimale, un ufficio di collegamento sarà mantenuto per accogliere gli scambi tra il Ducato di Milano e la Guardia Episcopale. L'accesso a tale ufficio è riservato al Duca del Ducato, Gran Ciambellano, Prefetto, Capitano, al Prefetto dei Vidami e al consiglio degli Alti Dignitari della Guardia Episcopale.
II.2 Delle autorizzazioni II.2.1 Libera circolazione Il Ducato di Milano si sforzerà per assicurare il libero passaggio sui propri territori alle guardie episcopali in missione ufficiale secondo i limiti imposti dalla sicurezza e dalle eventuali situazioni interne.
II.2.2 Porto d'armi Il Ducato di Milano non applicherà mai ad alcun membro della Guardia Episcopale in missione ufficiale eventuali norme relative al porto d'armi, o di qualsivoglia tipo d'equipaggiamento.
II.2.3 Formazione d'eserciti In caso la Guardia Episcopale avesse necessità di costituire un esercito nel territorio del Ducato di Milano, chiederà autorizzazione al Duca e al Prefetto prima dell'inizio delle operazioni, il quale potrà ricevere o meno il relativo nulla osta. Il comandate dell'armata dovrà essere una persona di fiducia, concordata con il Duca.
II.3 Della collaborazione tra la Guardia Episcopale e l'Esercito Ducale del Ducato di Milano II.3.1 L'Esercito Ducale del Ducato di Milano e la Guardia Episcopale, avendo modalità d'azione opposte, non sono in competizione, pertanto collaboreranno tra loro ove possibile.
II.3.2 L'Esercito del Ducato di Milano si impegna a: - Collaborare pienamente con la Guardia Episcopale, compresi lo scambio di informazioni e l'eventuale partecipazione alla lotta armata sul proprio suolo, contro le minacce alla Santa Chiesa e all'integrità dello stato milanese nei limiti delle proprie possibilità.
II.3.3 La Guardia Episcopale si impegna a: - Aggiornare regolarmente la lista dei suoi membri presso l'ufficio di collegamento; - Aggiornare regolarmente la lista delle sue navi e rispettivi capitani presso l'ufficio di collegamento; - Fornire tutte le informazioni necessarie sulle persone che compongono i suoi gruppi, su domanda del Duca, del Gran Ciambellano, del Prefetto o del Capitano; - Collaborare attivamente con l'Esercito e la Prefettura del Ducato di Milano, compresi lo scambio di informazioni e l'eventuale partecipazione alla lotta armata, in caso di minacce da parte di eretici, eterodossi o pericolosi briganti; - Prestare supporto alle difese cittadine secondo le proprie possibilità in caso di necessità.
II.3.4 Collaborazione armata Le guardie episcopali e i soldati del Ducato di Milano potranno militare fianco a fianco nel medesimo gruppo o nel medesimo esercito, in virtù degli obbiettivi previsti dalla loro collaborazione. Eventuali azioni non permesse alle guardie episcopali o ai soldati Ducali dai loro rispettivi regolamenti, compiute seguendo gli ordini all'interno di un gruppo o esercito, saranno di responsabilità del capogruppo o comandante dell'esercito, o, se non è possibile individuare una figura di riferimento, del più alto in grado presente nel gruppo. La collaborazione sotto gli ordini di tale responsabile potrà essere temporaneamente sospesa su volontà del Vidame o del Duca.
II.3.5 Il Ducato di Milano si riserva la possibilità di offrire il vitto ai membri della Guardia Episcopale in missione per via di questa collaborazione a difesa della popolazione del Ducato di Milano, ma non elargirà mai alcun pagamento del servizio.
II.3.7 In caso di mobilitazione generale delle Sante Armate, dichiarato dal Cardinale Conestabile, dal Prefetto dei Vidami o dal Prefetto Aggiunto dei Vidami, tutte le collaborazioni (eccetto lo scambio di informazioni) verranno automaticamente sospese conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate, per ovvie necessità di presenza.
III. Dei rapporti della Guardia Episcopale con la giustizia III.1 Le Guardie Episcopali, dal semplice Cadetto al Vidame, non beneficiano di alcuna immunità, benché il Vidame sia comunque un rango nobile, eccetto che nell'esercizio delle proprie funzioni al servizio di Santa Chiesa Aristotelica e Romana.
III.2 In caso di infrazioni delle leggi Ducali o Cittadine, i membri indagati della Guardia Episcopale saranno perseguiti davanti alla Corte di Giustizia del Ducato di Milano, come definito dalle leggi e i trattati in vigore.
III.3 Le autorita' giudiziarie si impegneranno a notificare al Vidame della Provincia Ecclesiastica interessata l'azione intrapresa.
IV. Del contenuto del presente trattato IV.1 Il presente trattato non è limitato nel tempo.
IV.2 Tutte le modifiche o abrogazioni, anche parziali, dovranno essere fatte con l'accordo di entrambe le parti.
Scritto, sigillato e ratificato nel Castello Sforzesco di Milano, nell'anno di grazia MCDLXIII di Nostro Signore, settimo giorno del mese di Aprile.
Per il Ducato di Milano
Duca del Ducato di Milano
Alberto Decimo Bentivoglio Gran Ciambellano del Ducato di Milano Visconte di Sarmato Cavaliere di benemerenza del Ducato di Milano
Per la Guardia Episcopale
Cancelliere della Guardia Episcopale Italica
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